Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24339 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24339 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GURRIERI ROSARIA N. IL 11/05/1948
avverso la sentenza n. 2372/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.A.
che ha concluso per j-e—4-Q6

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13.2.2014 ha confermato
decisione con la quale, in data 14.2.2013, il Tribunale di Ragusa aveva
affermato la penale responsabilità di Rosaria GURRIERI per plurime violazioni
della disciplina urbanistica e di tutela del paesaggio.

proprio difensore di fiducia, Avv. Carmelo DI PAOLA.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la nullità della notifica del decreto
di citazione per il giudizio di appello e dell’atto stesso in quanto emesso a nome
di Rosario GURRIERI, soggetto inesistente, non rinvenuto dall’ufficiale giudiziario
presso l’indirizzo indicato sull’atto, corrispondente a quello dell’imputata, la quale
non ha ritirato il plico successivamente depositato in quanto non a lei indirizzato,
non avendo avuto così notizia del procedimento a suo carico, nel quale veniva
illegittimamente dichiarata la sua contumacia, in quanto la Corte territoriale non
si sarebbe avveduta dell’errore.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Come risulta dagli atti del processo, che questa Corte è legittimata a
consultare in ragione della natura processuale della questione prospettata in
ricorso, il decreto di citazione per il giudizio di appello, è stato emesso con
l’indicazione del nome dell’imputata al maschile (Rosario) anziché al femminile
(Rosaria), per evidente errore materiale dovuto alla errata digitazione dell’ultima
lettera del nome.
La immediata percezione dell’errore risultava peraltro agevole per il fatto
che tutte le altre indicazioni relative a dati personali, segnatamente la data di
nascita e l’indirizzo, risultano correttamente indicate e riferite alla persona
dell’imputata, cui era peraltro nota l’esistenza del procedimento a suo carico
avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado della quale aveva
avuto formale comunicazione.
Risulta inoltre che il decreto di citazione, di identico contenuto, è stato
regolarmente notificato al difensore, Avv. Carmelo DI PAOLA.
1

Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il

4. Avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso in esame, ritiene il
Collegio che non possa affermarsi che, nella fattispecie, la notifica del decreto di
citazione all’imputata sia stata omessa, in quanto il mancato ritiro del plico è
conseguenza di una consapevole scelta dell’imputata medesima a fronte della
erronea indicazione del suo nome al maschile pur in presenza di altri dati
inequivocabilmente riferibili alla sua persona ed al procedimento penale a suo
carico.

correttamente notificata – come si è detto – al difensore di fiducia e deve
pertanto considerarsi l’esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore
che, in assenza di elementi di fatto contrari, determina la conoscenza effettiva
del procedimento da parte dell’imputato.

5. Una situazione quale quella verificatasi nella fattispecie, ad avviso del
Collegio, non determina la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179
cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio,
soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc.
pen. e suscettibili di sanatoria (artt. 183 e 184, comma 1 cod. proc. pen.).
Infatti la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Il n. 35345, 30 settembre
2010; Sez. IV n. 6211, 16 febbraio 2010; Sez. Il n. 559, 9 gennaio 2009; Sez. VI n.
37177, 30 settembre 2008; Sez. Fer. 39159, 17 ottobre 2008; Sez. Il n. 45990, 7
dicembre 2007; Sez. V n. 8826, 7 marzo 2005; SS.UU. n. 119, 07 gennaio 2005)
ha ripetutamente affermato, riguardo alla citazione dell’imputato in giudizio, che
la nullità assoluta ed insanabile della notifica di cui all’art. 179 cod. proc. pen. si
verifica esclusivamente nel caso in cui essa sia stata omessa oppure sia stata
eseguita con modalità diverse da quelle previste, sempreché risulti inidonea a
determinare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato medesimo.
All’udienza di trattazione, nulla è stato eccepito in merito alla notificazione
del decreto di citazione, né emergono dagli atti elementi tali da far ritenere che
l’imputata, rimasta contumace, non abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento tramite il difensore di fiducia.
Invero, nessuna allegazione in tal senso viene effettuata neppure in ricorso,
dove ci si limita ad affermare apoditticamente la mancata conoscenza del
procedimento indicandola come mera conseguenza dell’irregolarità della notifica.
Dunque la nullità a regime intermedio venutasi a verificare nel caso in
esame non risulta essere stata tempestivamente dedotta alla prima udienza utile
ed è, pertanto, sanata. L’eccezione proposta in questa sede è,
conseguentemente, tardiva.

2

Va inoltre rilevato che la notifica del decreto di citazione risulta

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00 .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 13.5.2014

P.Q.M.

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