Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24327 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24327 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : El Houjjaji Mohamed, n. a Oulet Khilifa il 23/07/1973;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 08/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. M. Garofalo, che ha chiesto
l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

LEI Houjjaji Mohamed propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di
Ragusa, sez. dist. di Vittoria, assolvendo l’imputato dai residui reati ascrittigli, ha
rideterminato, per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p., così riqualificata, già in
primo grado, l’originaria imputazione di cui al capo a), in relazione alla
detenzione per la vendita di vari cd e dvd, tutti illegalmente riprodotti e privi del

Data Udienza: 17/04/2014

marchio Siae, la pena in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di
multa.

2. Lamenta con un primo motivo la mancanza o contraddittorietà di motivazione
con riferimento alla mancata assoluzione dal reato sub a) stante il contrasto di
tale pronuncia con quella di assoluzione dall’analogo reato di ricettazione
contestato al capo b) in relazione alla ricezione di 120 cd musicali abusivamente

Con un secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sempre con
riferimento alla mancata assoluzione dal reato sub a) avendo la Corte
territoriale richiamato, sul fatto che il materiale contenesse fonogrammi, il
verbale di sequestro in atti (allegato al ricorso), tuttavia del tutto silente sul
punto.
Con un terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento alla
rideterminazione della pena operata dalla Corte senza indicazione dei parametri
e dei criteri adottati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il secondo motivo, assorbente, è fondato.
Con l’atto di appello l’imputato aveva tra l’altro sostenuto, con il primo motivo,
non essere stato provato che i supporti ricevuti e detenuti fossero, oltre che privi
del contrassegno Siae, abusivamente riprodotti.
La Corte territoriale ha giustificato la conferma della condanna in relazione
all’unico reato residuato (il cui contenuto, quanto alla condotta contestata, risulta
peraltro analogo, in punto di abusiva riproduzione dei supporti, al reato sub b)
per il quale la stessa Corte, facendo leva sulla liceità penale della mancanza del
contrassegno Siae dopo la sentenza “Schwibbert” della Corte di Giustizia, ha
invece pronunciato sentenza assolutoria) limitandosi ad affermare che il
contenuto di fonogrammi delle opere ricevute sarebbe emerso dal verbale di
sequestro.
Tale motivazione appare tuttavia

risolversi,

rispetto alle doglianze

dell’appellante, in una omessa risposta giacché, oltre a non venire chiarito come
si sia giunti ad accertare, al di là della loro mera descrizione esterna, riportata in
verbale, il contenuto dei supporti, nulla si afferma circa la abusiva duplicazione
degli stessi, elemento, questo, d’altra parte, evidentemente determinante in

2

riprodotti e privi del marchio Siae.

4

ordine alla integrazione del reato – presupposto del reato di ricettazione
contestato.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per
nuova motivazione.

P.Q.M.

di Catania.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2014

Il Con

est.

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello

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