Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24326 del 20/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24326 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITELLA ROCCO N. IL 03/04/1953
avverso la sentenza n. 2114/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/02/2013

Considerato in fatto e in diritto:
– che la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Ivrea ed impugnata
da Vitella Rocco, relativamente alla condanna del predetto imputato alla pena di
giustizia, siccome colpevole dei reati di porto illegale di una pistola calibro 38
special e di una pistola calibro 7,65 sprovvista degli originari contrassegni

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, chiedendone l’annullamento per
vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato acriticamente le
statuizioni della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata e compiuta
motivazione in merito alle argomentazioni svolte dalla difesa, avuto riguardo, in
particolare, alla tesi difensiva secondo cui nella condotta dell’imputato – nella cui
abitazione, all’esito di una perquisizione, erano state ritrovate le pistole di cui
trattasi unitamente ad un cospicuo quantitativo di cartucce- era configurabile
una ipotesi di trasporto delle armi e non già di porto delle stesse;

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;

– che infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo del tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si
precisava correttamente, per un verso, quale fosse in diritto il criterio distintivo
fra porto e trasporto di arma, da ravvisarsi nella possibilità, o non,
dell’utilizzazione immediata dell’arma (Sez. 1, n. 395 del 06/12/1999 – dep.
14/01/2000, Rossi, Rv. 215146); dall’altro, l’assenza di risultanze processuali da
cui emergesse che le armi di cui trattasi, ed anche quella che l’imputato assume
ricevuta da un terzo (una pistola cal. 38 special) fosse stata ricevuta in
condizioni diverse rispetto a quelle constatate dagli agenti operanti la
perquisizione (con sei cartucce inserite nel tamburo) – si limitano a denunziare,
del tutto genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di
appello sul punto, senza indicare, neppure, le specifiche argomentazioni
trascurate dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre al
proscioglimento del ricorrente dalle imputazioni di porto illegale;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di

matricolari e per ciò da classificare come arma clandestina;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.355 *
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

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