Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24323 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24323 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Napolione Giuseppe, nato ad Ortona il 15.1.57
imputato art. 256 D.Lgs. 152/06

avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona del 6.6.13
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
dell’imputato, avv. Marco Acciavatti in sost. dell’avv. Luigi
Sentito il difensore
D’Alessandro, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato,
nei confronti del ricorrente, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il
reato ascrittogli (art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs 15/06) estinto per oblazione. In particolare, al
ricorrente è stato contestato di avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
Autotrasporti Napolione, effettuato il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi

Data Udienza: 15/04/2014

utilizzando l’autocisterna Volvo FH 12 targato AJ 059 RP che, all’atto dell’accertamento del
reato, era stato sottoposto a sequestro.
Avverso tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso,

in relazione al diniego di dissequestro
1) erronea applicazione della legge
dell’autocisterna. La motivazione del giudice è stata infatti che la richiesta di restituzione non
era accoglibile «atteso che è attualmente pendente il procedimento a carico del coimputato ed
il mezzo è suscettibile di confisca».
Si obietta, però, che la pronuncia è illegittima dal momento che, notoriamente (S.U. n.
5/93 e n. 38834/08) la estinzione del reato preclude la possibilità di confisca che, invece,
presuppone sempre una pronuncia di condanna.
Inoltre, nello specifico, l’art. 259 d.lgs 152/06 prevede la confisca obbligatoria del
mezzo utilizzato per la commissione del reato di cui all’art. 256 nei soli casi di condanna o di
applicazione della pena;
2) erronea applicazione della legge ( art. 240 3° comma c.p.) e travisamento dei fatti in
relazione alla appartenenza del mezzo a Napolione Giuseppe.
In realtà, il veicolo di cui si discute non appartiene a quest’ultimo bensì alla ditta
Autotrasporti Napolione sì che il giudice non avrebbe mai potuto concludere nel senso della
appartenenza del mezzo all’imputato ed adottare il provvedimento della confisca. In tal senso,
deve, quindi ritenersi errata l’affermazione del giudice (nella convalida di sequestro) secondo cui il
terzo proprietario in buona fede, al fine di evitare la confisca, deve fornire prova in tal senso
ed invece, nella specie, essa non è stata fornita perché «i/ proprietario, anzi, era il datore di
lavoro del D’Anastasio, autista» (la cui posizione è stata stralciata);
3) vizio di motivazione nella parte relativa alla non accoglibilità della richiesta di
restituzione del mezzo in sequestro. Di fatto la motivazione data è solo “apparente” e
cristallizza il superamento dei limiti di cognizione del giudice che, in qualche modo, ha
anticipato una decisione a carico di altri soggetti, per di più, estendendone gli effetti a carico
del ricorrente.
Si conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. Tale è, senz’altro, il primo motivo dal momento che l’unica eccezione al
divieto di confisca, in caso di sentenza per oblazione o prescrizione, riguarda l’ipotesi prevista
dall’art. 6 L. 152/75 in tema di armi ove si prevede espressamente la confisca nonostante la
estinzione del reato.
Ulteriore argomento a favore delle ragioni del ricorrente è rappresentato dal tenore
inequivoco dell’art. 259 comma 2 d.lgs 152/06 che prevede la confisca solo nel caso di
pronuncia di condanna.
E’ ben vero che, qui, il giudice non ha disposto la confisca ma solo negato la
restituzione ma, anche in tal senso, la pronuncia in esame è censurabile visto che ( v. art. 323
comma 1 c.p.p. ), con la sentenza, occorre emettere una pronuncia definitoria.
Da ultimo, a completamento di una situazione che non lascia spazio a dubbi, ricorre la
compatta giurisprudenza di legittimità per la quale (5.U. 10.7.08, De Mai°, Rv. 240565) l’estinzione del
reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria
dall’art. 240, comma secondo, n. 1, c.p..

L’accoglimento delle ragioni svolte nel motivo che precede, è assorbente
3.2.
anche rispetto alle argomentazioni svolte nel secondo e terzo motivo ove, in ogni caso, si
rinvengono giusti rilievi (specie nei terzo) all’anomala pronuncia qui in discussione ove la mancata
2

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

restituzione dell’autocisterna viene addirittura decisa “in funzione” di altra e futura decisione di
competenza di diverso giudice (di cui, in un certo qual modo, si “anticipa” il contenuto).
Si è, in altri termini, al cospetto di una, palesemente, erronea applicazione della legge
in punto di confisca sì che la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte
qua con contestuale annullamento, anche, del decreto di convalida del sequestro emesso dal
G.i.p. presso il Tribunale di Chieti in data 31.3.11. Segue l’ordine di restituzione di quanto in
sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nonché il
decreto di convalida del sequestro emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Chieti in data
31.3.11. Ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Così deciso il 15 aprile 2014

estensore

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

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