Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2432 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2432 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELA ERKAND N. IL 17/01/1990
SALKURTI KLEVIS N. IL 22/05/1990
avverso la sentenza n. 1422/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CELA Erkand e SALKURTI Klevis ricorrono contro la sentenza di
patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena
di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno più la multa per concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano mancanza di motivazione sull’insus-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
sistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.