Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24317 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24317 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GREGORI PIERLUIGI N. IL 23/03/1957
avverso la sentenza n. 3282/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 09/04/2014


RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza 21.6.2010 ha confermato la
colpevolezza di Gregori Pierluigi per il reato di omesso versamento di ritenute
certificate relative all’anno di imposta 2005 (art. 10 bis D. L.vo n. 74/2000) ritenendo
irrilevante la diversità tra il soggetto che materialmente aveva omesso di provvedere
ai versamenti delle ritenute certificate alle prescritte scadenze mensili e quello a cui è
ascritto il reato per essere il legale rappresentante della società alla data di
commissione dell’illecito: il responsabile del reato deve individuarsi nel legale

presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, secondo una
precisa scelta del legislatore, ritenuta ragionevole e non in contrasto con i precetti
costituzionali. La Corte di merito ha inoltre escluso che la dedotta assenza di liquidità
di cassa integrasse l’ipotesi della forza maggiore osservando che il Gregori,
nell’assumere volontariamente la carica di liquidatore della

Cooperativa Millennium

Service nel maggio 2006 (dunque ben cinque mesi prima della scadenza del termine
ultimo per il versamento delle ritenute annuali), e avendo piena conoscenza della
situazione contabile esattamente rappresentata nel bilancio chiuso al 31.12.2005, si
era volontariamente accollato la responsabilità per l’adempimento degli obblighi
tributari, compreso il versamento delle ritenute certificate, pur avendo conoscenza
della situazione di grave difficoltà economica della società.
Ha osservato ancora che dal bilancio chiuso al

“31.12.2006” emergevano

comunque poste attive, di vario genere, come crediti verso i soci, verso clienti ed altri
per C. 137.762,00, nonché danaro e valori di cassa per C. 8.467,00 C oltre a ricavi per
C. 679.953. Secondo la Corte di merito, rientrava proprio nei compiti del Gregori
liquidare l’attivo societario e provvedere al pagamento dei debiti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la riduzione di pena per il
rito abbreviato prescelto era stata operata dal primo giudice, come ben esplicitato in
motivazione, sicchè l’omessa specifica menzione anche nel dispositivo non giustificava
certo un’ulteriore indebita riduzione della sanzione.
Il difensore ricorre per cassazione con tre motivi, il secondo dei quali articolato
a sua volta in due sub-censure.
1. Con il primo motivo denunzia l’inosservanza dell’art. 10 bis del D.Lvo n.
74/2000 rilevando che, ai fini della configurazione astratta della fattispecie criminosa,
occorre continuità soggettiva tra chi omette l’adempimento tributario e chi omette
l’adempimento tardivo penalmente sanzionato mentre, laddove vi sia avvicendamento
nelle cariche sociali, come nel caso di specie, occorre ipotizzare un concorso di
persone così da riportare ad unità, nella fattispecie plurisoggettiva, la condotta
criminosa.

rappresentante della società al momento della scadenza del termine per la

2.1 Col secondo motivo denunzia ancora, attraverso una duplice articolazione,
l’inosservanza dell’art. 10 bis e la manifesta illogicità della motivazione, nonché il
travisamento dei dati contabili. In particolare, critica la Corte di merito laddove ha
ritenuto convertibile la condotta omissiva con l’obbligo di reperire i fondi, e rimprovera
di avere travisato le risultanze del bilancio. Secondo il ricorrente, poiché il reato in
questione integra una appropriazione indebita qualificata, non si comprende di cosa
egli si sia potuto appropriare, visto che le casse sociali erano vuote al momento in cui
egli assunse la carica di liquidatore. Rimprovera una errata lettura del bilancio (al

che i crediti verso terzi non interessano in questa sede perché ciò che rileva è la
consistenza di cassa, atteso che i tributi si pagano con danaro contante, consistenza,
assolutamente insufficiente, perché, come rilevato dalla stessa Corte d’Appello il
contante di cassa ammontava a C. 8.467,00. Ritiene inoltre che la Corte d’Appello ha
trasformato l’omesso obbligo di versamento alla scadenza con inadempimento
dell’obbligo di liquidare l’attivo per trovare la provvista.

2.2 Lamenta inoltre l’erronea a carente valutazione circa l’elemento soggettivo
con particolare riguardo al momento dell’assunzione della carica. Rileva in particolare
che in ipotesi di assunzione di causa sociale implicante un obbligo penalmente
sanzionato, la cui fonte si origini anteriormente alla assunzione della carica, è
necessario che il soggetto abbia conoscenza concreta della sussistenza dei presupporti
dell’obbligo, non essendo sufficiente una mera conoscibilità, altrimenti si verterebbe in
ipotesi di responsabilità oggettiva mascherata.

3. Con il terzo e ultimo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, il
ricorrente, denunzia l’inosservanza dell’art. 442 comma 2 cpp per violazione del
principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, osservando che la
diminuzione per il rito abbreviato, benché operata in motivazione, non risulta riportata
nella parte dispositiva, contenente il comando giurisdizionale; osserva che la pena
finale di anni uno di reclusione può corrispondere sia a quella originaria di anni uno e
mesi sei diminuita per il rito di sia a quella originaria di anni uno senza applicazione
(illegittimamente) della diminuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La non manifesta infondatezza del ricorso consente alla Corte di dichiarare la
prescrizione.
Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del
2000), entrato in vigore il

10 gennaio 2005, punisce il mancato adempimento

dell’obbligazione tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente. Dagli atti
risulta che è stato presentato il Modello 770 semplificato per cui, in relazione alla

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31.12.2005 e non 31.12.2006, come erroneamente indicato in sentenza), osservando

dichiarazione per l’anno di imposta 2005, il termine per la presentazione della
dichiarazione è quello del 30 settembre 2006 (cfr. quanto alla scadenza tra le varie,
Sez. U, Sentenza n. 37425 del 28/03/2013 Ud. dep. 12/09/2013 Rv. 255760 in
motivazione).
Così individuata la data di consumazione del reato, il dies a quo ai fini del calcolo
della prescrizione, è quello del 30.9.2006: di conseguenza, considerando un termine
massimo di prescrizione pari a sette anni e mezzo (cfr. artt. 157 e 161 c.p.), il reato si
è prescritto alla data del 30.3.2014 in mancanza di cause di sospensione.

Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. dep. 15/09/2009 Rv. 244274),
secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione
ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento.
Nel caso di specie, non ricorrendo le anzidette condizioni va senz’altro applicata la
causa estintiva.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9.4.2014.

Devono trovare applicazione i principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite (cfr.

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