Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24311 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24311 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 05/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di RUBINI Paolo, n. a Terlizzi (BA)
il 06.05.1948, rappresentato e assistito dall’avv. Gian Mario Fattacciu,
persona offesa nell’ambito del procedimento a carico di Volpe Silvia
pendente avanti all’autorità giudiziaria di Milano per il reato di cui agli
artt. 61 n. 11, 646 cod. pen., avverso il decreto del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, n. 201770/2011 in
data 24.10.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale dott.ssa
M.Giuseppina Fodaroni che in data 10.04.2014 ha chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

i

1. Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 410 cod. proc. pen. e
del principio del contraddittorio, in relazione alla declaratoria di
inammissibilità della opposizione, in assenza di fissazione
dell’udienza camerale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
3. Costituisce

principio

consolidato

che

l’inammissibilità

della

opposizione possa essere dichiarata non solo per mancanza dei
requisiti formali, ma anche quando le indagini suppletive con essa
richieste siano non specifiche o non pertinenti, inidonee a porre in
discussione la richiesta del pubblico ministero e ad incidere sulle
risultanze già in atti; resta invece del tutto interdetta al giudice per
le indagini preliminari ogni valutazione di merito in ordine alla
capacità probatoria, alla fondatezza ed all’esito delle indagini stesse
(cfr. Cass., Sez. 5, 06/05/2010, P.O. in proc. Biondani e altro;
Cass., Sez. 5, 06/05/2010, P.O. in proc. Lacosta e altro; Cass.,
Sez. 4, 25/09/2008, P.O. in proc. Scilletta e altri; Cass., Sez. 6,
03/11/2003, P.O. in proc. contro ignoti).
Ed altrettanto costante è la giurisprudenza di legittimità
nell’affermare che il giudice per le indagini preliminari debba
debitamente motivare sia in ordine ai profili ritenuti rilevanti in
funzione della declaratoria di inammissibilità della opposizione
che in ordine alla infondatezza della notizia di reato (cfr. Cass.,
Sez. 5, 21/04/2006, P.O. in proc. De Bellis; Cass. Sez. Un.,
14/02/1996, P.C. in proc. Testa e altro).
A fronte di ciò, il sindacato di legittimità avverso il
provvedimento di archiviazione e le censure in tale sede
proponibili restano circoscritti alla verifica del rispetto del
contraddittorio, anche sostanziale, non potendosi spingere
oltre, sino alla censura dei profili strettamente motivazionali e
valutativi (cfr., Cass., Sez. 1, 03/02/2010, P.O. in proc. Di
Vincenzo e altri; Cass., Sez. 6, 12/03/2008, P.O. in proc. Del
Monaco; Cass., Sez. 5, 08/02/2007, P.O. in proc. Giovanardi).
4.

Nella fattispecie in esame, il giudice per le indagini preliminari

CONSIDERATO IN DIRITTO

ha preso in considerazione l’opposizione e le investigazioni
suppletive sollecitate con essa e con le ulteriori memorie
integrative, soffermandosi su ciascuna richiesta di indagine per
sottolinearne l’ininfluenza rispetto alle risultanze delle già
espletate investigazioni ed alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, a prescindere dal relativo risultato
probatorio; ha poi motivato in punto di infondatezza della

notizia di reato, in particolare soffermandosi sull’improcedibilità
dell’azione penale per ritenuta insussistenza dell’aggravante ex
art. 61 n. 11 cod. pen. e per tardività della querela.
Il giudice per le indagini preliminari, confrontandosi con l’atto di
opposizione, ha dunque sviluppato compiute argomentazioni in
ordine ad entrambi i suindicati profili, contemplati dall’art. 410,
comma 2 cod. proc. pen. per addivenire alla declaratoria di
inammissibilità della opposizione.
Quanto poi ai contenuti motivazionali, deve considerarsi che,
una volta verificata la sussistenza, come nella specie, della
debita motivazione, in risposta alle argomentazioni sviluppate
con l’atto di opposizione, il provvedimento di archiviazione non
è ulteriormente censurabile con il ricorso per cassazione, per
vizi motivazionali o errori di diritto, neppure afferenti la
procedibilità dell’azione penale (cfr., Cass., Sez. 1, 03/02/2010,
P.O. in proc. De Vincenzo e altri; Cass., Sez. 6, 05/12/2002,
Mione; Cass. Sez. 5, 21/10/1999, Andreucci), censure invece
sviluppate nel gravame, con cui si ripropongono le
argomentazioni inerenti la procedibilità di ufficio e la dedotta
tempestività della querela, già prospettate nell’atto di
opposizione.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

3

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 5.6.2014

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