Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24310 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24310 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di PIPITONE Giuseppe, n. a Mazara
del Vallo il 27.11.1959, rappresentato e assistito dall’avv. Mauro
Capone, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Novara, n. 11/2013 in data 08.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte in data 08.01.2014 del Sostituto
procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto penale n. 180/2006, emesso dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Novara in data 03.02.2006,

Data Udienza: 05/06/2014

dichiarato esecutivo in data 01.10.2010, Pipitone Giuseppe veniva
condannato alla pena di euro 3.780,00 di multa. Proposta istanza di
rirnessione nei termini per proporre opposizione, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 08.04.2013,
pronunciava provvedimento di rigetto.
,
2. Avverso detto provvedimento, Pipitone Giuseppe, assistito da

difensore, propone il presente ricorso per cassazione lamentando
violazione degli artt. 175 e 462 cod. proc. pen., evidenziando come
la mancata opposizione al decreto penale era stata determinata
esclusivamente da un caso fortuito collegata al fatto che nella copia
del decreto allo stesso notificato era riportata la seguente dicitura “il
Gip in data 26.04.2006 revoca il presente decreto penale e con
sentenza n. 225 del 05.07.2006, irrevocabile il 07.10.2006,
condanna Lo Moustapha alla pena di …”

che aveva indotto il

ricorrente a ritenere che la revoca si riferisse al decreto a lui
notificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, immeritevole di
accoglimento.
4. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato,
afferma la giurisprudenza di questa Suprema Corte che, ai fini della
restituzione nel termine, la rinuncia a proporre opposizione a decreto
penale è volontaria ed esclude pertanto il diritto alla restituzione
anche quando dipenda da un errore che sia comunque frutto di una
soggettiva interpretazione o valutazione dell’interessato (Cass., Sez.
3, n. 19735 del 14/04/2011, dep. 19/05/2011, Masinato, Rv.
250013).
5. Nella fattispecie, l’interessato afferma di essersi determinato a non
opporre il decreto penale in quanto, nella copia del decreto a lui
notificato, aveva letto l’annotazione relativa alla revoca del decreto
penale conseguente all’opposizione presentata dal coimputato,
condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Novara n. 225 del 05.07.2006, ed il difensore
d’ufficio non gli avrebbe spiegato gli effetti del provvedimento di

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condanna e gli strumenti per contrastarli. Il Pipitone, pertanto,
finisce con l’ammettere la conoscenza effettiva del provvedimento a
seguito di rituale notifica, sostenendo che la rinuncia ad impugnare
sarebbe stata solo frutto di un’erronea rappresentazione della realtà,
per aver inteso che la revoca riguardasse anche la propria posizione.
6. Indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, appare
incontestabile come l’omessa opposizione del Pipitone abbia

non rileva, in quanto non attiene all’effettiva conoscenza dell’atto,
che è la condizione per ottenere la restituzione. L’errore, per
escludere la volontarietà della rinuncia a proporre impugnazione,
deve essere oggettivamente rilevabile e non dipendere da una
soggettiva interpretazione o valutazione dell’interessato, altrimenti
questo potrebbe sempre sostenere, pur in presenza di un’effettiva
conoscenza dell’atto e di una volontaria rinuncia, di non avere
proposto impugnazione per un qualsivoglia errore.
Fermo quanto precede, dall’esame dell’annotazione in calce non è
possibile trarre gli elementi di equivocità dedotti dal ricorrente,
circostanza che impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 5.6.2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Do,
tt. ndrea Pellegrino

ott. Ciro PZIP
t

,

rappresentato il frutto di una valutazione giuridica soggettiva che

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