Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2431 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2431 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABAD ASENSIO PEDRO MANUEL N. IL 24/05/1972
LAURENZANA ROBERTO N. IL 19/05/1971
MACRI RENATO N. IL 05/09/1960
VALLELONGA VINCENZO N. IL 04/12/1966
avverso la sentenza n. 8764/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRA° .

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione
Vallelonga Vincenzo, Laurenzana Roberto, Abad Asensio Pedro Manuel e
Macrì Renato hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Torino in data 29/09/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine ai seguenti
reati: art.418 cod. pen. (Laurenzana), artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Abad Asensio), artt.110 cod. pen. e 10,12 e 14
legge n.497/1974, 7 legge n.203/1991, 648 cod. pen. (Vallelonga), artt.81,
secondo comma, 644 cod. pen. e 7 decreto-legge n.152/91 (Macrì).
Gli esponenti censurano variamente la sentenza impugnata per omessa
motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, all’assenza di cause
di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. ed alla congruità della
pena.
I ricorsi sono inammissibili.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in
base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino).
Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza
successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione,
che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudicabile. D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena
pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue,
come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Colpsigliere estensore
Presidente

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