Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24308 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24308 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Kanoute Souleymane, nato in Senegal il 09/03/1993;
avverso la sentenza del 16/10/2013 del Tribunale di Pisa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata
sia annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per
l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.10.2013 il Tribunale di Pisa, sull’accordo delle parti,
applicò a Kanoute Souleymane la pena di anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di
multa per il reato di rapina impropria, riconosciuta la circostanza attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 cod.
i nfraqui nquenna le.

pen.

equivalente alla recidiva reiterata specifica

Data Udienza: 05/06/2014

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell’imputato,
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto non emergevano elementi
di responsabilità;
2. violazione di legge in relazione alla erronea applicazione della recidiva
reiterata specifica infraquinquennale, che non sarebbe desumibile dal
certificato penale e comunque non motivata.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla
mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può
anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione
della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto
(quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o
implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di
proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto
come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la
presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione
della richiesta di applicazione della pena. (Cass. Sez. 5″ sent. n. 4117 del
20.9.1999 dep. 29.9.1999 rv 214478).
In ogni caso la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129 succitato. (Cass. Sez. 3^ sent. n. 2309 del 18.6.1999 dep. 9.10.1999
rv 215071).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dal certificato penale risulta una precedente condanna, irrevocabile dal
4.10.2011, per rapina impropria.
Si è quindi in presenza di recidiva specifica nel quinquennio.
Vero è che la stessa è stata impropriamente contestata anche come
reiterata, ma tale imprecisione (alla quale potrà porsi rimedio con correzione di
errore materiale) non ha inficiato la volontà del ricorrente (al quale era
certamente ben nota la precedente unica condanna) di chiedere l’applicazione di
pena con giudizio di equivalenza fra la recidiva e le attenuanti.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

A fronte di tale richiesta non era necessaria altra motivazione che il richiamo
alla volontà delle parti.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così

4.

Stante la dichiarazione di inammissibilità, alla correzione dell’errore

materiale provvederà il giudice di primo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/06/2014.

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA