Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24307 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24307 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto
nel procedimento nei confronti di
Setti Mauro, nato a Rovereto il 19/03/1950
Setti Teresa, nata a Rovereto il 17/04/1980
avverso la sentenza del 16/05/2013 del G.U.P. del Tribunale di Rovereto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 16.5.2013 il G.U.P. del Tribunale di Rovereto dichiarò non
luogo a procedere nei confronti di Setti Mauro e Setti Teresa in ordine al delitto
di tentata estorsione aggravata (consistito nell’aver minacciato di non procedere
alla cancellazione di ipoteca, disposta dal Tribunale, se non dietro versamento di
C 100.000,00 priva di giustificazione) perché il fatto non costituisce reato.

2.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Pt Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Rovereto deducendo:
1 contraddittorietà della motivazione poiché il G.U.P. da un lato riconduce la
vicenda ad un alveo esclusivamente civilistico e dall’altro afferma che le
persone offese erano libere di accettare la proposta o tutelare le loro

Data Udienza: 05/06/2014

ragioni mediante un’azione di risoluzione del contratto, trascurando che le
stesse non avrebbero ragionevolmente potuto sperare di recuperare il
prezzo già pagato agli imputati (C 265.138,00), sicché l’alternativa era
accettare la proposta o perdere il denaro già versato;
2. violazione di legge in quanto la minaccia era conseguente alla mancata
liberazione dell’immobile dall’ipoteca ed al mancato trasferimento
dell’immobile, se non a fronte del versamento di ulteriori C 100.000,00.

1. Il ricorso è fondato.
Il G.U.P. ha affermato che la richiesta di C 100.000,00 ulteriori da parte
degli imputati era, dal punto di vista civilistico, del tutto infondata e che la
società di cui Setti Mauro era rappresentante aveva l’obbligo giuridico di liberare
l’immobile dall’ipoteca, sicché la vicenda “sembra poter integrare l’offesa tipica
del reato di estorsione (p. 4 sentenza impugnata). Tuttavia, ad avviso del primo
giudice, la situazione di insolvenza della società faceva escludere la rilevanza
penale del fatto “posto che i singoli soci non avevano alcun obbligo giuridico di
impegnare i propri beni personali” trasferendo l’ipoteca (p. 5 sentenza
impugnata) e gli imputati si sarebbero limitati a rappresentare l’impossibilità
della società di adempiere. Difetterebbe la coartazione perché le persone offese
avrebbero potuto agire per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del
danno.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di “estorsione contrattuale” la
minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell’illiceità soltanto quando
è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi
controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero
addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del
diritto, che viene strumentalizzato per scopi “contra ius”, diversi cioè da quelli
per cui esso è riconosciuto e tutelato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12444 del
25/10/1999 dep. 02/11/1999 Rv. 214407).
Nella sentenza impugnata si da‘ atto delle finalità “contra ius” degli imputati
e tali finalità non possono essere escluse solo dall’ipotizzato stato di insolvenza
della società.

2. Le sentenza impugnata deve pertanto essere annulla con rinvio al
Tribunale di Rovereto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

2

A

CONSIDERATO IN DIRITTO

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovereto per l’ulteriore
corso.

Così deciso il 05/06/2014.

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