Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24305 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24305 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRISCIUOGLIO GIUSEPPE N. IL 05/03/1977
avverso l’ordinanza n. 1532/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per il rigetto del ricorso.
Trisciuoglio Giuseppe, in custodia cautelare in carcere, tra l’ altro, per il delitto di associazione a
delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis commesso dal 7.12.2006 all’attualità —capo A) dell’
imputazione – a seguito dell’ ordinanza cautelare emessa da gip del tribunale di Bari in data
5.7.2013, ma eseguita il 16 successivo, ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza del 12.12.2013
del tribunale di Bari che, in sede di appello proposto dal prevenuto, confermava la pregressa
ordinanza del gip del predetto tribunale in data 18.11.2013 che rigettava l’istanza di scarcerazione
per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in relazione al delitto associativo contestato.
I giudici dell ‘appello non condividevano l’assunto dell’ imputato volto a retrodatare l’ inizio della
custodia cautelare al 6.4.2012 giorno in cui il prevenuto veniva sottoposto alla misura cautelare in
carcere per il delitto di estorsione continuata aggravata dal ricorso a modalità mafiose in forza di
pregressa ordinanza cautelare emessa dallo stesso gip il 3.4.2012. Il termine di un anno, per la
connessione qualificata tra il delitto di estorsione qualificata dall’aggravante ex art. 7 1. n. 203/1991
ed il delitto associativo, alla stregua dell’art. 297 comma 3 c.p.p., doveva ritenersi già decorso alla
data di esecuzione del secondo titolo cautelare.
-2- Ritenevano invece quei giudici che malgrado lo stato detentivo la partecipazione del prevenuto
alla associazione permanesse in forza di una serie di circostanze di seguito indicate: a)
l’associazione, denominata” società foggiana “, è fortemente strutturata, in diverse articolazioni
confederate, fra le quali la “batteria” denominata” Trisciuoglio/ Mansueto/ Tolonese” che è quella
dell’ indagato; b) il Trisciuoglio è inserito nel ramo di elezione dell’associazione, dedito alle
estorsioni e alla gestione delle attività economiche;c) lo stato detentivo è intervento dopo anni di
appartenenza e quindi di consolidata militanza; d) non vi sono elementi da cui ricavare un manifesto
un allontanamento dal gruppo; e) le risultaze investigative comprovano che alto.
recesso
associa4 Francavilla Antonelli e Trisciuogio Federico, padre dell’attuale indagato, continuavano a
partecipare alle azioni criminose della associazione.
-3- In breve le ragioni di doglianza mosse al provvedimento: tra il delitto di estorsione di cui all’
ordinanza 3.4.2012 ed il delitto associativo di cui all’ ordinanza del 5.7.2013 dagli atti emerge una
chiara connessionLqualificata, come attestato dalla motivazione di quest’ ultima che, richiamando
la scheda personardel prevenuto inserita nel primo procedimento, sottolinea dai dati della scheda
emerge indizi di partecipazione alla associazione mafiosa. Peraltro il P.M. già dal 1.3.2011 aveva
nella sua disponibilità l’ informativa finale del ROS di Bari JiIì7 contenente tutti gli elementi
valorizzati nel secondo procedimento penale. Ancora gli at{i da cui desumere i gravi indizi erano
in possesso alla data del 12.1.2013, alla data cioè della richiesta della ordinanza cautelare, ed ancora
alla data di ammissione del relativo giudizio abbreviato, del 19.2.2013. Né sarebbe possibile, ad
avviso della difesa, eccepire la mancanza del requisito dell’anteriorità del secpnd9 delitto, quello
associativo, rispetto al delitto di estorsione, a pena di aderire al principio }pasta Aliti nella massina
semel mafioso semper mafioso. Invero una volta detenuto per il delitto associativo, dal 6.4.2012, è
assente qualsiasi traccia di indizio di partecipazione al consorzio criminoso. Di più: si deve
registrare un fatto distonico rispetto alla postulazione accusatoria, che è dato dalla concessione
degli arresti domiciliari nel procedimento per il delitto di estorsione aggravato dall’art. 7 cit. con
ordinanza, su parere conforme del P.M., del 18.5.2013
-4- Il ricorso è destituito di fondamento.
E’ pur vero che in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, l’attuale formulazione
dell’art. 297 terzo comma cod. proc. pen. introduce una concezione oggettiva del divieto della
cosiddetta contestazione a catena, che pertanto trova perfino applicazione anche nel caso di
provvedimenti cautelari emessi in procedimenti diversi. La retrodatazione della decorrenza dei
termini di custodia cautelare disposta per differenti reati non solo presuppone, in ogni caso, che la
seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori a quelli oggetto della prima, ma, quando i reati

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammen e. Si provveda agli
adempimenti di cui all’art. 94 dis.att. c.p.p. Così deciso in Roma il .5.2014.
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e tra gli stessi non sussista una delle
siano oggetto di distinti provvedimentiferypne
ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., richiede
anche, come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momento dell’emissione
della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il
successivo provvedimento e che i diversi procedimenti pendenti davanti alla stessa autorità
giudiziaria„ fossero stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.
Ora nel caso di specie i giudici di merito escludono l’ anteriorità del delitto di cui alla ordinanza
successivamente emessa per il fatto che trattandosi di un reato associativo, la permanenza del delitto
si è necessariamente protratta in un tempo posteriore alla emissione della prima ordinanza.
E’ regola acquisita da questa Corte quella secondo cui, in tema di associazione per delinquere, il
sopravvenuto stato detentivo di un soggetto, per un nuovo titolo,nella specie per il delitto
associativo in ordine al quale erano già stato acquisiti gli elementi indizianti al momento della
prima ordinanza cautelare per il delitto estorsivo aggravato ex art. 7 1. 203/1991 – circostanze non
contestate dai giudici di merito- , non determina la necessaria ed automatica cessazione della
partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti
delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali,
da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono
totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e,
dall’altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il
forzato impedimento. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23/11/2000 Ud. (dep.02/04/2001) Rv.
218440).
Ad avviso del Collegio, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione
mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una
futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della
consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto
l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe,
deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a
elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, dello stato di carcerazione, del
subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume
non essere operante una famiglia di “cosa nostra” ( in tal senso, Sez. 2, 15.3/27.6.2012, Modica ed
a., Rv. 253070). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto non interrotto il vincolo ”
associativo”, considerando la “pervasività operativa” della associazione nel territorio, il
collegamento di familiari dell’ imputato,anche se in stato detentivo, con soggetti dell’associazione
in libertà, la mancanza assoluta di comportamenti del prevenuto che possano solo far pensare ad un
volontario distacco dalla consorteria delinquenziale. Considerazioni in fatto, di merito proprie di un
campo di conoscenza precluso al giudice di legittimità.
-5- La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

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