Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24300 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24300 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
CARELLA MICHELE N. IL 09/09/1942
avverso l’ordinanza n. 1322/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
02/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 29.5.2014.

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
per l’ inammissibilità dei ricorso:
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,
,che ne chiede l’accoglimento.
Udito il difensore dell’imputato, avv.
Il PM. presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 212.2013/16.1.2014 del predetto tribunale che, in sede di appello proposto dallo stesso P.M.,
confermava il pregresso provvedimento del gip. della stessa città, emesso il 5.7.2013, di rigetto
della richiesta di custodia cautelare nei confronti di Carella Michele in ordine al delitto di
estorsione aggravata, in concorso c2n altri, tra l’altro, dalla finalità di agevolare l’ associazione
mafiosa di appartenenza- capo F-2 imputazione -, per la quale il prevenuto è stato attinto nello
stesso procedimento da una ordinanza cautelare, tra l’altro, per il delitto ex art. 416 bis c.p., peraltro
non impugnata davanti al tribunale del riesame.
L’estorsione ,secondo il capo di imputazione, era consistita nell ‘intimidire tale Di Corso Antonio,
titolare della concessionaria Top Car di Lucera, perchè non presentasse querela in relazione ad una
pregressa truffa subita ad opera di affiliati alla associazione mafiosa denominata ” Società
Foggiana”.
Premesso che la richiesta di ordinanza cautelare è stata avanzata con riferimento a più imputati e
che le ordinanze dei giudici di merito hanno anch’ essere riferimento ad una pluralità di indagati, la
ragione di doglianza si sviluppa lungo il ragionamento seguente: la condotta estorsiva si indirizzava
verso tale Bonalumi °finti:4 pregiudicato, già condannato in primo grado per un furto commesso il
1.5.2009 al cavau della ” N.P. Service sr.1″ di Foggia, con un danno e conseguente profitto di circa
un milione di euro, ed era stata posta in essere, secondo la ricostruzione dei giudici di appello, da
vari esponenti delle “batterie” – sottogruppi con autonomia decisionale ed operativa, ma federati tra
loro – che costituivano la associazione criminosa” Famiglia Foggiana” e che pretendevano, in
base al controllo mafioso del territorio nel quale il furto si era verificato, di partecipare alla
divisione del bottino. Ora, se il giudice di appello non ha condiviso la esclusiovze, affermata dal
primo giudice, nel contesto fattuale, delle rapportabilità delle condotte poste \i-essere dai vari
esponenti delle batterie nei confronti del Bonalumi ai gruppi di appartenenza, ritenendole iniziative
individuali, non coinvolgenti gli interessi della associazione criminale mafiosa, ma se ha condiviso
la sua valutazione del carattere non intimidatorio e minaccioso delle richieste di spartizione del
denaro rubato, il P.M., di contrario avviso, denuncia con i motivi di ricorso la illogicità e
contraddittorietà del ragionamento giudiziale in base alla seguente formulazione espressiva: se,
come affermano i giudici dell’appello, la persona offesa è ‘nata oggetto di un vero e proprio ”
accerchiamento” da parte di esponenti di tutte e tre le batterie storicamente presenti nella società
foggiana, risulterebbe assolutamente illogico e contraddittorio ritenere che la persona offesa non
sia stata intimorita” da una operazione così qualitativamente imponente”.
-3- Il ricorso è inammissibile per fare riferimento tutto il ragionamento ad un fatto diverso da quello
contestato al ricorrente, contestato invece ad altri indagati nello stesso procedimento ed in ordine al
quale è stato proposto l’ identico ricorso, trasposto irritualmente in questa sede.

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