Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2430 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2430 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MENEGOTTO STEFANO N. IL 17/02/1972
avverso la sentenza n. 12726/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il
Tribunale di Chivasso aveva ritenuto Stefano Menegotto responsabile del reato di cui all’art. 385
c.p., condannandolo alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile, perché contiene motivi in fatto e comunque attinenti a valutazioni
discrezionali del giudice di merito che, in ogni caso, ha giustificato la decisione con motivazione
logica e coerente. In particolare, la Corte territoriale ha operato una attenta verifica sulla pena
inflitta dal primo giudice, confermandola in considerazione, soprattutto, dei precedenti penali
dell’imputato, a cui era stata contestata anche la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., peraltro
sottoposta, coerentemente, ad un giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche concesse.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, censurando la

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