Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2430 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2430 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASgLANI ELTON N. IL 23/04/1979
ZAJMI GLIRIM ALIAS N. IL 24/11/1977
avverso la sentenza n. 1420/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ASSLANI Elton e ZAJNII Glirim ricorrono contro la sentenza di pat-

teggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di
anni due e mesi otto di reclusione più la multa ciascuno per concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., sulla corretta

§2.

I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen., la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità
della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una decisione diversa da quella adottata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena.

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