Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2430 del 02/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2430 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINA CLAUDIO N. IL 03/05/1960
avverso la sentenza n. 1845/2013 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA,
del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

v

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Spina Claudio ha proposto dichiarazione di appello a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Paola Francesca Valeri, avverso il provvedimento pure indicato in
epigrafe, con il quale egli é stato condannato alla pena pecuniaria ritenuta equa
per il reato di guida senza patente.
La Corte di Appello di Roma ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa

Con l’impugnazione l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha inflitto
una pena eccessiva.
Il ricorso é inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto
nell’albo degli avvocati cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di
impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione
anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello
erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 – dep.
04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000).
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui sia stato convertito in
questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n.
48492 del 13/11/2013 – dep. 04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/2015.

Corte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA