Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 243 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 243 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) POLETI STEFANIA N. IL 13/01/1978
avverso la sentenza n. 20/2011 GIUDICE DI PACE di LECCE, del
12/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in perso
che ha concluso per 12)
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza 12-1-2012, affermava la responsabilità di Stefania
POLETI per i reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia in danno di Veronica Pellè.
2. Le prove utilizzate erano rappresentate dalle dichiarazioni della p.o. -ex dipendente di un
supermercato che si era recata dal titolare, Vito Santoro, per esigere le sue spettanze ed era
stata aggredita verbalmente e fisicamente dall’imputata, che si trovava alla cassa-, ritenute
sinistro ed ematomi diffusi all’arto superiore destro’, e non scalfite dalla testimonianza del
titolare del supermercato, in contrasto con il referto.
3. Ricorre personalmente l’imputata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di ritenuta attendibilità della p.o. la cui versione non solo non era assistita da riscontri,
ma era smentita da quella del Santoro che aveva attribuito alla Pellè l’iniziativa di ingiuriarla e
di colpirla con un pugno al volto, inducendola a reagire minacciando e colpendo l’antagonista
per difendersi. Versione, quest’ultima, confermata dalla lesioni da lei riportate, dì natura
compatibile con la tesi della colluttazione e della legittima difesa.
Quanto alle ingiurie, sosteneva la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen..
La richiesta era di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. L’imputata, attribuendo a se stessa le lesioni che, secondo la sentenza, risulterebbero invece
dal referto medico rilasciato alla p.o., ha dedotto in sostanza, censurando di violazione di legge
e vizio di motivazione il giudizio di attendibilità della p.o., un travisamento della prova.
Tale vizio, deducibile in sede di legittimità, consiste infatti in una palese e non controvertibile
difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova, evincibili in modo
inequivoco dagli atti, e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto
(Cass. 37756/2011, inerente a ritenuta inesistenza di una confessione, per contro evincibile
dagli atti).
3. Esso ricorre nella specie, ed è rilevante ai fini della decisione, in quanto la valutazione delle
lesioni riportate dalla prevenuta, del tutto omessa dal giudice di merito, avrebbe potuto
giustificare una diversa ricostruzione del fatto in chiave di colluttazione tra le due donne,
anziché di aggressione della Pellè da parte della Poleti, non priva di conseguenze anche sotto il
profilo del possibile riconoscimento di esimenti.
Il vizio si riverbera quindi sulla logicità della motivazione a sostegno dell’esclusione della
legittima difesa, che ha erroneamente utilizzato un elemento di prova, il referto medico
relativo all’imputata, a conferma delle lesioni patite invece dalla persona offesa e della versione

2

confermate dal referto medico in pari data attestante ‘escoriazioni al torace e avambraccio

da questa fornita, qualificando inattendibile la testimonianza del teste Santoro, favorevole alla
Poleti.
4. La sentenza impugnata merita annullamento con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lecce per nuovo esame.

Il consigliere est.

Così deciso in Roma, il 30-11-2012

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