Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 243 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 243 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENGHI MASSIMO N. IL 18/12/1975
avverso l’ordinanza n. 5841/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
l’istanza volta all’applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale
avanzata da Massimo Renghi.
Ad avviso del tribunale non può, allo stato, formularsi una prognosi favorevole in
relazione alla futura condotta del condannato, tenuto conto delle valutazioni dell’esito
dell’osservazione scientifica e della pericolosità manifestata. E’ stata, infatti, formulato un

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo
del difensore di fiducia, lamentando il vizio della motivazione e rilevando che le
valutazioni del tribunale non sono ancorate ai dati acquisiti e a quanto emerso
dall’osservazione scientifica.
Sottolinea, altresì, che sono trascorsi oltre tre anni dalla commissione dell’ultimo
reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il tribunale ha compiutamente argomentato in ordine alle ragioni del rigetto
dell’istanza con percorso giustificativo logico e coerente ed ancorato alle circostanze di
fatto acquisite, dando atto della necessità di proseguire il trattamento intramurario
secondo il principio di gradualità.
Il ricorrente, in sostanza, chiede la mera rivalutazione, non consentita al giudice di
legittimità, degli elementi di fatto tratti in particolare dalla relazione di sintesi che non ha
allegato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

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