Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 243 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 243 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHIRARDI BRUNO N. IL 20/11/1956
avverso la sentenza n. 792/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 10/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Ghirardi Bruno ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano che,
a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 22/05/2011, ne ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337
cod. pen.).
Il ricorrente deduce carenza e/o insufficienza della motivazione riguardo alla ribadita attendibilità dei testi escussi in dibattimento.

Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dicemb e 2015

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606, comma 3 cod. proc.
pen.) investendo direttamente il tema della valutazione del materiale probatorio, riservato alla
esclusiva competenza dei giudici di merito.

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