Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24299 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24299 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
SOLDO ROCCO N. IL 19/04/1980
avverso l’ordinanza n. 1318/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
05/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso; Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità dei ricorso.
-1- Il PM. presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 512.2013/16.1.2014 del predetto tribunale che, in sede di appello proposto dallo stesso P.M.,
confermava il pregresso provvedimento del gip. della stessa città, emesso il 5.7.2013, di rigetto
della richiesta di custodia cautelare nei confronti di Soldo Rocco in ordine a tre delitti di tentata
estorsione l’uno, gli altri due di estorsione consumata, tutti aggravati, tra l’altro, dalla finalità di
agevolare l’ associazione mafiosa di appartenenza, per la quale il prevenuto è stato attinto nello
stesso procedimento da una ordinanza cautelare per il delitto ex art. 416 bis c.p., peraltro non
impugnata davanti al tribunale del riesame.
-2- Premesso che la richiesta di ordinanza cautelare è stata avanzata con riferimento a più imputati
e che le ordinanze dei giudici di merito hanno anch’ essere riferimento ad una pluralità di indagati,
la ragione di doglianza si sviluppa, con riferimento al solo tentativo di estorsione- capo E-3-, lungo
il ragionamento seguente: la condotta estorsiva si indirizzava verso tale Bonalumi Olintk
pregiudicato, già condannato in primo grado per un furto commesso il 1.5.2009 al cavau della”
N.P. Service sr.1″ di Foggia, con un danno e conseguente profitto di circa un milione di euro, ed era
stata posta in essere, secondo la ricostruzione dei giudici di appello, da vari esponenti delle
“batterie” — sottogruppi con autonomia decisionale ed operativa, ma federati tra loro – che
costituivano la associazione criminosa ” Famiglia Foggiana” e che pretendevano, in base al
controllo mafioso del territorio nel quale il furto si era verificato, di partecipare alla divisione del
bottino. Ora, se il giudice di appello non ha condiviso la esclusione, affermata dal primo giudice,
nel contesto fattuale, delle rapportabilità delle condotte poste i essere dai vari esponenti delle
batterie nei confronti del Bonalumi ai gruppi di appartenenza, ritenendole iniziative individuali, non
coinvolgenti gli interessi della associazione criminale mafiosa, ma se ha condiviso
la sua
valutazione del carattere non intimidatorio e minaccioso delle richieste di spartizione del denaro
rubato, il P.M., di contrario avviso, denuncia con i motivi di ricorso la illogicità e contraddittorietà
del ragionamento giudiziale in base alla seguente formulazione espressiva: se, come affermano i
giudici dell’appello, la persona offesa è stata oggetto di un vero e proprio ” accerchiamento” da
parte di esponenti di tutte e tre le batterie storicamente presenti nella società foggiana, risulterebbe
assolutamente illogico e contraddittorio ritenere che la persona offesa non sia stata intimorita” da
una operazione così qualitativamente imponente”.
-3- Il ricorso è inammissibile per genericità ed a-specificità. Per genericità perchè non presta alcuna
attenzione e non riserva alcuna espressione all’ asserito carattere minaccioso e minatorio delle
richieste e dei contesti in cui le richieste si collocano, per a-specificità perchè non riserva ancora
una volta alcuna attenzione alla condotta del ricorrente, la cui responsabilità per i delitti — scopo
deve pur agganciarsi ad elementi fattuali che non siano meramente costitutivi delle condotte
partecipative alla associazione. Ora se è pur vero che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione
oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta,
ovvero implicita ed indeterminata, esse deve pur essere idonea ad incutere timore ed a coartare la
volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle
condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera; parimenti nel
tentativo va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente
dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita. Sul punto i giudici di merito hanno
ritenuto di escludere la stessa potenzialità di timoroTbase alle caratteristiche proprie del contesto
in cui le condotte si collocano. E sul punto- si ribadisce- il motivo di ricorso si rivela ›ti,t4Cnte.veute
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 29.5.2014.

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