Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24298 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24298 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
LANZA LEONARDO N. IL 17/11/1979
avverso l’ordinanza n. 1314/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
09/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

Il PM. presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 912.2013/16.1.2014 del predetto tribunale che, in sede di appello proposto dallo stesso P.M.,
confermava il pregresso provvedimento del gip. della stessa città, emesso il 5.7.2013, di rigetto
della richiesta di custodia cautelare nei confronti di Lanza Leonardo in ordine al delitto di tentata
estorsione aggravato, tra l’altro, dalla finalità di agevolare l’ associazione mafiosa di appartenenza,
per la quale il prevenuto è stato attinto nello stesso procedimento da una ordinanza cautelare per il
delitto ex art. 416 bis c.p., peraltro non impugnata davanti al tribunale del riesame.
Premesso che la richiesta di ordinanza cautelare è stata avanzata con riferimento a più imputati e
che le ordinanze dei giudici di merito hanno anch’ essere riferimento ad una pluralità di indagati, la
ragione di doglianza si sviluppa lungo il ragionamento seguente: la condotta estorsiva si indirizzava
verso tale Bonalumi OlintO, pregiudicato, già condannato in primo grado per un furto commesso il
1.5.2009 al cavau della ” N.P. Service sr.1″ di Foggia, con un danno e conseguente profitto di circa
un milione di euro, ed era stata posta in essere, secondo la ricostruzione dei giudici di appello, da
vari esponenti delle “batterie” — sottogruppi con autonomia decisionale ed operativa, ma federati tra
loro – che costituivano la associazione criminosa” Famiglia Foggiana” e che pretendevano, in
base al controllo mafioso del territorio nel quale il furto si era verificato, di partecipare alla
divisione del bottino. Ora, se il giudice di appello non ha condiviso la esclusione, affermata dal
primo giudice, nel contesto fattuale, delle rapportabilità delle condotte poste in essere dai vari
esponenti delle batterie nei confronti del Bonalumi ai gruppi di appartenenza, ritenendole iniziative
individuali, non coinvolgenti gli interessi della associazione criminale mafiosa, ma se ha condiviso
la sua valutazione del carattere non intimidatorio e minaccioso delle richieste di spartizione del
denaro rubato, il P.M., di contrario avviso, denuncia con i motivi di ricorso la illogicità e
contraddittorietà del ragionamento giudiziale in base alla seguente formulazione espressiva: se,
come affermano i giudici dell’appello, la persona offesa è tata oggetto di un vero e proprio ”
accerchiamento” da parte di esponenti di tutte e tre le batterie storicamente presenti nella società
foggiana, risulterebbe assolutamente illogico e contraddittorio ritenere che la persona offesa non
sia stata intimorita” da una operazione così qualitativamente imponente”.
-3- Il ricorso è inammissibile per genericità ed a-specificità.
Per genericità perché non presta alcuna attenzione e non riserva alcuna espressione all’ asserito
carattere minaccioso e minatorio delle richieste e dei contesti in cui le richieste si collocano, per aspecificità perché non riserva ancora una volta alcuna attenzione alla condotta del ricorrente, la cui
responsabilità per i delitti —scopo deve pur agganciarsi ad elementi fattuali che non siano
meramente costitutivi delle condotte partecipative alla associazione.
Ora se è pur vero che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita,
palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed
indeterminata, esse deve pur essere idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto
passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni
soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera; parimenti nel tentativo va
considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che
la vittima ne risulti effettivamente intimidita. Sul punto i giudici di merito hanno ritenuto di
escludere la stessa potenzialità di timore, in base alle caratteristiche proprie del contesto in cui le
condotte si collocano. E sul punto- si ribadisce- il motivo di ricorso si rivela jeit„itye.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 29.5.2014.

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volpe,per l’ inammissibilità dei ricorso;

‘1-…1

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