Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24297 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24297 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
ARIOSTINI SAVINO N. IL 01/04/1969
avverso l’ordinanza n. 1319/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
05/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità dei ricorso:
-1- Il PM. presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 512.2013/18.1.2014 del predetto tribunale che, in sede di appello proposto dallo stesso P.M.,
confermava il pregresso provvedimento del gip. della stessa città, emesso il 5.7.2013, di rigetto
della richiesta di custodia cautelare nei confronti di Ariostini Savino in ordine a due delitti di
tentata estorsione, l’uno — capo E-3 -, di estorsione consumata l’altro — capo E-12- entrambi
aggravati, tra l’altro, dalla finalità di agevolare l’ associazione mafiosa di appartenenza, per la
quale il prevenuto è stato attinto nello stesso procedimento da una ordinanza cautelare per il delitto
ex art. 416 bis c.p., peraltro non impugnata davanti al tribunale del riesame.
-2- La tentata estorsione veniva contestata come rivolta a tale Bonalumi Olinto, in tesi destinatario
di minacce volte ad indurlo a ripartire tra i componenti dell’associazione mafiosa ” Famiglia
Foggiana”,in tutte e tre le sue articolazioni, i proventi di un furto milionario commesso dal predetto
Bonalumi. L’estorsione ,secondo il capo di imputazione, era consistita nell ‘intimidire tale
Ferrucci Mauro, titolare della concessionaria Kronos Car di Cerignola , perchè non presentasse
querela in relazione ad una pregressa truffa subita ad opera di affiliati alla predetta associazione
mafiosa.
-3- Premesso che la richiesta di ordinanza cautelare è stata avanzata con riferimento a più imputati
e che le ordinanze dei giudici di merito hanno anch’ essere riferimento ad una pluralità di indagati,
la ragione di doglianza si sviluppa lungo il ragionamento seguente: la condotta estorsiva si
indirizzava verso tale Bonalumi Olinti, pregiudicato, già condannato in primo grado per un furto
commesso il 1.5.2009 al cavau della ” N.P. Service sr.1″ di Foggia, con un danno e conseguente
profitto di circa un milione di euro, ed era stata posta in essere, secondo la ricostruzione dei giudici
di appello, da vari esponenti delle “batterie” — sottogruppi con autonomia decisionale ed operativa,
ma federati tra loro – che costituivano la associazione criminosa ” Famiglia Foggiana” e che
pretendevano, in base al controllo mafioso del territorio nel quale il furto si era verificato, di
partecipare alla divisione del bottino. Ora, se il giudice di appello non ha condiviso la esclusione,
affermata dal primo giudice, nel contesto fattuale, delle rapportabilità delle condotte poste in essere
dai vari esponenti delle batterie nei confronti del Bonalumi ai gruppi di appartenenza, ritenendole
iniziative individuali, non coinvolgenti gli interessi della associazione criminale mafiosa, ma se ha
condiviso la sua valutazione del carattere non intimidatorio e minaccioso delle richieste di
spartizione del denaro rubato, il P.M., di contrario avviso, denuncia con i motivi di ricorso la
illogicità e contraddittorietà del ragionamento giudiziale in base alla seguente formulazione
espressiva: se, come affermano i giudici dell’appello, la persona offesa è tata oggetto di un vero e
proprio “accerchiamento” da parte di esponenti di tutte e tre le batterie storicamente presenti nella
società foggiana, risulterebbe assolutamente illogico e contraddittorio ritenere che la persona
offesa non sia stata intimorita ” da una operazione così qualititativamete imponente”.
-3- Il ricorso, che si svolge tutto con riferimento al capo di imputazione relativo al delitto tentato di
estorsione, non dedicando alcun benchè minimo rilievo al delitto di estorsione consumata„ con
riferimento alla prima contestazione, è inammissibile per genericità ed a-specificità.
Per genericità perchè non presta alcuna attenzione e non riserva alcuna espressione all’ asserito
carattere minaccioso e minatorio delle richieste e dei contesti in cui le richieste si collocano, per aspecificità perchè non riserva ancora una volta alcuna attenzione alla condotta del ricorrente, la cui
responsabilità per i delitti —scopo deve pur agganciarsi ad elementi fattuali che non siano
meramente costitutivi delle condotte partecipative alla associazione.
Ora se è pur vero che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita,
palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed
indeterminata, esse deve pur essere idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto
passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni
soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera; parimenti nel tentativo va
considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che
la vittima ne risulti effettivamente intimidita. Sul punto i giudici di merito hanno ritenuto di

escludere la stessa potenzialità di timore, in base alle caratteristiche proprie del contesto in cui le
condotte si collocano. E sul punto- si ribadisce- il motivo di ricorso si rivela Ofate.ctrfse ut.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 29.5.2014.
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