Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24297 del 20/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24297 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURONE ANGELO N. IL 08/05/1968
avverso l’ordinanza n. 351/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/02/2013

Ritenuto in fatto

– che la Corte di appello di Lecce, con il provvedimento indicato in epigrafe,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta
da Furone Angelo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.;

– che in data 20 marzo 2012, l’istante, detenuto, ha presentato
dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art. 123

motivi;

Considerato in diritto

– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c) cod.
proc. pen.;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

cod. proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei relativi

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