Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24295 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24295 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
GATTA ERNESTO N. IL 02/06/1974
avverso l’ordinanza n. 1320/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
05/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

Il PM. presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 1912.2013/16.1.2014 del predetto tribunale che, in sede di appello proposto dallo stesso P.M.,
confermava il pregresso provvedimento del gip. della stessa città, emesso il 5.7.2013, di rigetto
della richiesta di custodia cautelare nei confronti di Gatta Ernesto in ordine al delitto di estorsione
aggravata, in concorso con altri, tra l’altro, dalla finalità di agevolare l’ associazione mafiosa di
appartenenza- capo F-2 dell’ imputazione -, per la quale il prevenuto è stato attinto nello stesso
procedimento da una ordinanza cautelare, tral’altro, per il delitto ex art. 416 bis c.p., peraltro non
impugnata davanti al tribunale del riesame.
L’estorsione ,secondo il capo di imputazione, era consistita nell ‘intimidire tale Perrucci Mauro,
titolare della concessionaria Kronos car di Cerignola , perchè non presentasse querela in relazione
ad una pregressa truffa subita ad opera di affiliati alla associazione mafiosa denominata” Società
Foggiana”.
Premesso che i motivi di ricorso hanno riferimento ad un capo diverso da quello contestato,
preliminare ed assorbente ai fin della decisione è l’ intervenuta rinuncia, ex art. 589 codice di rito, al
ricorso del P.M
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 29.5.2014.

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso, preso atto della rinuncia al riicorso pervenuta in
cancelleria il 23.5.2004;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volte, per l’ inammissibilità dei ricorso:

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