Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24294 del 29/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24294 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMIGIANI MARIO N. IL 04/11/1940
avverso l’ordinanza n. 144/2013 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del
19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

-1- Palmigiani Mario, indagato per i reati di invasione di terreni demaniali e di abusiva occupazione
di spazio demaniale marittimo ex artt. 633,639 is c.p. e 54, 11661 cod. nav. ricorre per Cassa
avverso l’ ordinanza 19/27.9.2013 del tribunale di Latina, che, in sede di riesame del sequestro
preventivo emesso dal gip del predetto tribunale con decreto datato 31.7.2013, di una piattaforma
di cemento, di una gru, di un impianto elettrico, idrico ed antincendio, nonché di un camper, un
gazebo ed una struttura prefabbricata il tutto insistente su un tratto dell’argine di ponente del fiume
Sisto, lo convalidava ma con riferimento al delitto previsto dal codice navale, ritenendo non
configurabile nel caso di specie il delitto ex art. 633- 639 bis c.p.
-2- Con una duplice , articolata ragione di doglianza la difesa del ricorrente denuncia la violazione
degli artt.54 e 1161 cod. nav. per insistere le opera oggetto di sequestro non nel demanio marittimo,
ma sul patrimonio marittimo regionale, tant’è che la pregressa concessione, scaduta, era stata
rilasciata non dall’amministrazione marittima ai sensi dell’art. 36 e seg. Cod. nav., ma dal direttore
del dipartimento del territorio della Regione Lazio. In linea subordinata si sostiene poi carenza di
motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato come contestato per non
poter l’ indagato, una volta rigettata l’istanza di rinnovo della concessione, e comunque alla
scadenza del titolo concessorio rimuovere le opere in assenza di specifiche autorizzazioni e nel
tempo intercorrente tra la scadenza del titolo e la misura cautelare adottata. Peraltro tra la nuova
concessione poi rilasciata e la scadenza della precedente erano trascorsi solo 18 giorni, con la
conseguente modesta offensività della condotta in tesi omissiva di eliminazione delle opere.
-3- Il ricorso non è fondato.
Invero il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) è
configurabile anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando
la demanialità dalle caratteristiche intrinseche di quest’ultimo, sicché, se esso è compreso nelle
categorie previste dall’art. 28 cod. nav. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel
demanio marittimo. ( Sez. 3, 27.10/14.12.2011,Pacetti, Rv. 251343). Peraltro in tema di demanio
marittimo, il requisito della libera comunicazione con il mare, necessario ai fini della demanialità
dei beni di cui all’art.28 lett. b) cod. nav., non è rilevante di per sé (onde non importa che a
realizzarlo sia necessaria la periodica opera dell’uomo per impedire la naturale tendenza
all’interramento delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l’idoneità dei beni stessi
(considerati in rapporto all’estensione, alle annessioni ed alle strutture e caratteristiche
idrogeologiche) agli usi pubblici del mare e/o dei fiumi-.
I giudici di merito proprio per la collocazione nella golena. nello spazio piano compreso tra la riva
del fiume Sisto ed il suo argine, dei manufatti, nonchè per il fatto che la Regione Lazio denegava
all’ indagato il rinnovo della concessione delle aree interessate alle costruzioni per 1′
inottemperanza alle ordinanze che disponevano la eliminazione e il ripristino dello stato dei
luoghi nello status auo ante, hanno confermato la misura cautelare reale. Ne consegue che deve
ritenersi occupazione abusiva ex art. 1161 c.n., l’acauisizione o il mantenimento senza titolo del
possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di
altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3
n.2853 del 12.2.1999). Con la conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al
momento dell’accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via immediata
ovvero in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in quanto l’illecito consiste nel
mantenere la zona demaniale indisponibile agli usi cui è deputata (Cass. pen. sez. 3, 10.3.2000Parisi). Inoltre è da considerare occupazione abusiva anche quella protrattasi dopo la scadenza del
titolo (cfr. Cass. pen. sez. 3 n.16570 del 24.1.2007). Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera
~le

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Volpe, per l’annullamento con rinvio in
ordine al fumus;
Udito il difensore dell’imputato, avv. Claudio Coccia, che chiede l’accoglimento del ricorso.

consapevolezza di occupare lo spazio demaniale in assenza di titolo ( Sez. 3,23.6/26.72011,P.M.in
proc. Bianchi, Rv. 250664).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29.5.2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA