Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24293 del 29/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24293 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
La Puma Rosalia, nata a Partinico il 11/11/1980
avverso la ordinanza 17/2/2014 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito per l’imputato, l’avv. Cinzia Pecoraro, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 17/2/2014, Il Tribunale di Palermo, a seguito
di istanza di riesame avanzata nell’interesse di La Puma Rosalia, indagata
per il reato di estorsione in concorso con il coniuge Ciminna Antonio,
confermava l’ordinanza del Gip di Palermo, emessa in data 8/2/2014, con la
quale era stata applicata alla prevenuta la misura cautelare dell’obbligo della
periodica presentazione all’ufficio di RG.
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Data Udienza: 29/05/2014
2.
Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato
sulle dichiarazioni delle persone offese, i fratelli Riccardo e Giovanni Valenti e
sulle circostanze che avevano portato all’arresto della prevenuta in flagranza
di reato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il
pericolo di reiterazione del reato alla luce della condotta spregiudicata della
donna, ritenendo adeguata la misura dell’obbligo di presentazione ad un
ufficio di pg.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con il quali deduce
3.1
Illegittimità della motivazione nelle parti in cui rinvia per relationem
alle richieste del P.M.
3.2
Errata qualificazione giuridica dei fatti, trattandosi di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni;
3.3
Impossibilità di qualificare il fatto come estorsione, trattandosi di
un’operazione suggerita dai Carabinieri alla p.o.
4.
Insussistenza dei presupposti delle esigenze cautelari riconosciute dal
Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.
Il Tribunale, a fronte delle contestazioni della difesa, ha ritenuto
corretta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, riportandosi
implicitamente alla motivazione del Gip che aveva osservato che quando la
minaccia utilizzata si estrinseca (come nel caso di specie) in forme di tale
forza intimidatoria e di tale pervicacia da andare al di là di ogni ragionevole
intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione
dell’altrui volontà assume ex sé i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi in
condotta estorsiva.
3.
Tale motivazione non è condivisibile in punto di diritto ed è
metodologicamente errata.
4.
In punto di diritto, occorre richiamare la sentenza n. 51433/2013 di
questa Sezione che, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale
ha statuito che: <
8.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con
rinvio al Tribunale per il riesame di Palermo che, nell’effettuare il nuovo
giudizio, si conformerà ai principi di diritto enunciati sopra
e valuterà se
l’agente abbia agito con la convinzione di esercitare un preteso diritto concretamente – tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero se abbia
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Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 258071).
agito per il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua
ingiustizia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso, il 29 maggio 2014