Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24291 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24291 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Redolfi Domenico, nato a Cesano Maderno il 29/1/1952
avverso la ordinanza 12/2/2014 del Tribunale per il riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Michele D’Agostino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12/2/2014, Il Tribunale per il riesame di

Milano, respingeva l’appello proposto nell’interesse di Redolfi Domenico,
indagato per il reato di furto aggravato, avverso l’ordinanza 27/1/2014 del
Gip di Milano, che aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorso
del termine di fase.

1

Data Udienza: 29/05/2014

2.

Il Tribunale, conformemente a quanto osservato dal Gip, riteneva che

nella fattispecie ricorreva l’ipotesi del furto pluriaggravato, sussistendo anche
l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, contestando la sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n.
7 cod. pen. che – a suo dire – sarebbe stata esclusa dalla nuova

operata dal Gip di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Il prevenuto è stato originariamente attinto da misura cautelare

emessa per il reato di associazione a delinquere (capo A) e per il delitto
contestato al capo M) di rapina aggravata ex art. 628, I e II comma n. 1 e
2, 61 n. 7. Nella descrizione del fatto contenuta nel capo di incolpazione si
dà atto della sottrazione di merce per un valore di oltre €.1.200.000. Il Gip
di Milano, con ordinanza 4/11/2013, rinnovando il titolo cautelare, ex art.
27 cod. proc. pen. ha riqualificato il fatto descritto al capo M) come furto
aggravato dal numero di persone. Successivamente il Tribunale per il
riesame ha annullato la misura cautelare in relazione al capo A) per carenza
di gravi indizi, confermandola per il capo M).

3.

Orbene, come ha esattamente rilevato il Tribunale l’aggravante del

danno patrimoniale di rilevante entità non è mai stata esclusa dal Gip che
ha proceduto a riqualificare il fatto come furto anziché rapina, avendo
riscontrato la complicità dell’autista del camion nella sottrazione della
merce, ma non ha immutato i caratteri della condotta come descritta
nell’incolpazione originaria nella quale è stato esplicitamente contestata
l’aggravante di aver cagionato alla parte lesa un danno di rilevante entità
patrimoniale, quantificato in oltre €.1.200.000.

4.

Di conseguenza nessuna censura può essere mossa all’ordinanza

impugnata che correttamente ha riconosciuto che nella fattispecie,

2

qualificazione del fatto (inizialmente contestato come rapina aggravata)

ricorrendo l’ipotesi dell’art. 625, ultimo comma, cod. pen., il termine di fase
della durata massima della custodia cautelare corrisponde a sei mesi ex art.
303, comma 1, lett. A n. 2 cod. pen.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento. Nel caso di specie non si deve

dichiarato all’odierna udienza che l’interessato è stato posto agli arresti
domiciliari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 29 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

provvedere a norma dell’art. 94 Disp Att. Proc. pen. avendo il difensore

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