Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24290 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24290 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal RM. presso il Tribunale di Reggio Calabria nei
confronti di
Manno Ilario, nato a Siderno l’11/7/1977
avverso la ordinanza 20/1/2014 del Tribunale per il riesame di Reggio
Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 20/1/2014, Il Tribunale per il riesame di

Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, accoglieva l’appello proposto
da Manno Ilario, indagato per il reato di partecipazione ad associazione
dedita allo spaccio di stupefacenti, avverso l’ordinanza del Gup di Reggio
Calabria, emessa in data 23/11/2012, con la quale era stata respinta la
richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti
domiciliari e per l’effetto disponeva la misura degli arresti domiciliari presso
1

Data Udienza: 29/05/2014

la Comunità “Vecchio Borgo” in applicazione dell’art. 89 D.P.R. 309/90.

2.

Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione

dell’art. 89 D.P.R. 309/90, trattandosi di una persona alcool-dipendente
avente in corso un programma di recupero presso una struttura privata
autorizzata ed escludendo che nella fattispecie ricorressero eccezionali

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero, in

persona dei sostituti procuratori Musarò e Sirleo, deducendo vizio della
motivazione, violazione dell’art. 89 DPR 309/90 e dell’art. 627, III comma
cod. proc. pen., dolendosi che il Tribunale in sostanza abbia disatteso i
principi di diritto enunciati nella sentenza di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con la sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte ha così

argomentato: «Invero la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 2, nei confronti del
tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere, che abbia
scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata
alla valutazione argomentata del giudice che escluda la sussistenza di
esigenze caute/ari di eccezionale rilevanza. Orbene, siffatte esigenze non
coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in
una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale
consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale
rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche
in termini di probabilità (Cass. pen. sez. 6, 10329/2008 Rv. 238928.
Massime precedenti Conformi: N. 13302 del 2004 Rv. 228037, N. 34218 del
2005 Rv. 232233, N. 33807 del 2007 Rv. 237420).
2.

In tale quadro di valutazioni ed apprezzamenti, è quindi evidente,

innanzitutto ed in via preliminare, l’attualità dello stato di alcool-dipendenza
(nella specie non adeguatamente motivato, in relazione ai dati di fatto
prospettati dall’accusa), e, in secondo luogo la necessità di un rigoroso
vaglio comparativo sulla consistenza del pericolo dell’interesse di tutela
della collettività, avuto riguardo alla personalità, alla vita anteatta del
soggetto ed al grado concreto della sua patologia. Circostanza tutte che

2

esigenze cautelari.

devono formare il necessario oggetto ed il ragionevole supporto alla
decisione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89, la quale non può sottrarsi,
pena l’invalidità del provvedimento, ad una spiegazione coerente e
adeguata (nella specie sostanzialmente mancante) della operata scelta
terapeutica e della sua funzionale praticabilità a persona i cui bisogni – di
recupero e riabilitazione psicofisica – sono stati ritenuti dominanti rispetto
alla tutela della collettività.

Tribunale di Reggio Calabria che, nella piena libertà del giudizio di merito di
esclusiva competenza, ponga rimedio alle rilevate invalidità in punto di
motivazione.»

3.

Al giudice di rinvio, pertanto, è stato affidato un nuovo esame per

valutare, nella piena libertà del giudizio di merito, la sussistenza dei
requisiti per l’applicazione dei provvedimenti ex art. 89 DPR 309/90,
ponendo rimedio ai vizi della motivazione che avevano determinato
l’annullamento della precedente ordinanza.

4.

Al riguardo il Tribunale ha proceduto ad una nuova valutazione circa

l’attualità dello stato di alcool-dipendenza, richiamando l’attestazione del
Ser. T. di Reggio Calabria del luglio del 2011 ed una nuova documentazione
prodotta dai responsabili della Comunità “Vecchio Borgo”, in data
17/7/2013, che conferma il pregresso stato di alcool dipendenza del Manno
ed il rispetto da parte di costui del programma di recupero e
disintossicazione predisposto dall’equipe della Comunità e dichiarato idoneo
dal Ser. T di provenienza dell’interessato.

Le conclusioni raggiunte dal

Tribunale circa la sussistenza del requisito dell’attualità dello stato di alcooldipendenza non possono essere considerate illogiche per il fatto che la
certificazione valorizzata faccia riferimento ad un “pregresso” stato di alcool
dipendenza, in quanto, essendo stato comunque il prevenuto inserito nel
programma di recupero attuato dalla Comunità, lo stato di alcooldipendenza non può che essere precedente al trattamento.

5.

A diverse conclusioni si deve pervenire invece quanto alla

valutazione della non ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari. Risulta
dagli atti che l’imputato, in data 26 febbraio 2013, è stato condannato alla
pena di anni 13 di reclusione ed €.60.000,00 di multa per partecipazione ad

3

La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al

organizzazione ex art. 74 DPR 309/90 e per due reati satelliti. Nel caso di
specie il Tribunale ha argomentato in ordine alla non ricorrenza di
eccezionali esigenze cautelari richiamando la mera condotta contestata al
Manno senza minimamente valutare gli approdi a cui è pervenuta la
sentenza di condanna, nel frattempo intervenuta, in ordine alla pericolosità
dimostrata dal prevenuto in relazione alle modalità del fatto ed al ruolo
concretamente svolto da costui nella vicenda criminosa in cui è stato

motivazione apparente, in tal modo venendo meno al dovere di uniformarsi
alle statuizioni della sentenza di rinvio.
6.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata con

rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per un
nuovo esame.
Così deciso, il 29 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

coinvolto. Da questo punto di vista l’ordinanza risulta viziata per

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