Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2429 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2429 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SURDU IONEL N. IL 14/04/1971
avverso la sentenza n. 4826/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la
sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 23.3.2010, riducendo a mesi otto di reclusione la pena nei
confronti di lonel Surdu, imputato del reato di cui all’art. 337 c.p.

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo,

riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza; con il secondo motivo ha censurato
la sentenza per l’eccessività della pena e per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, la resistenza si è verificata nella fase
dell’azione in cui l’imputato si è opposto al trasferimento in un diverso reparto, a seguito dei
comportamenti, anche autolesionistici, posti in essere dopo avere appreso di dovere aspettare il suo
turno per recarsi dal “detenuto scrivano”; è in questa fase che l’imputato si è opposto “in tutti modi”
al trasferimento, anche minacciando gli agenti operanti, ponendo in essere il reato di cui all’art. 337
c.p. Pertanto, le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza propongono una ricostruzione diversa ed
alternativa dei fatti, prendendo in esame soltanto la prima fase dell’azione.
Quanto alla determinazione della pena, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non poterla
contenere nel minimo per la gravità della condotta tenta dall’imputato, motivazione che appare
logica e che, come tale, non può essere censurata in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende,
Roma, Il dicembre 2012•

con il primo motivo, il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale con

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