Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2429 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2429 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO MICHELANGELO N. IL 26/07/1972
avverso la sentenza n. 1861/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SPAGNOLO Michelangelo ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia carenza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo che le circostanze evidenziate dal

giudice

di merito (il possesso

di 41 dosi di cocaina e di 35 dosi di eroina, la disponibilità di 700 euro non giustificata

stato) non sarebbero sufficienti a provare la destinazione allo spaccio delle sostanze
sequestrate.

§2.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di

legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass.,
Sez. U., n. 2110 del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione delle prove, sollecitando un sindacato di merito che non può avere
ingresso nel giudizio di legittimità.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 201 . D E ‘ 21’ C Szl TATA I

da un reddito di lavoro e l’aggirarsi con fare sospetto nel luogo pubblico in cui fu arre-

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