Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24289 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24289 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Lieto Vincenzo, nato a Napoli il 15/12/1968
avverso la ordinanza 8/10/2013 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 8/10/2013, Il Tribunale di Napoli, a seguito di

istanza di riesame avanzata nell’interesse di Lieto Vincenzo, indagato per il
reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermava l’ordinanza
del Gip di Napoli, emessa in data 3/9/2013, con la quale era stata applicata
al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Eduardo Di Martino e Raffaele
Maiello, nonché sugli esiti delle intercettazioni ambientali registrate
1

Data Udienza: 29/05/2014

nell’autovettura di tale Cannavacciuolo Fabrizio, braccio destro di Borrata
Vincenzo, referente del clan camorristico su Aversa. Quanto alle esigenze
cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato,
alla luce degli stretti legami del Lieto con il tessuto organizzativo delle
associazioni di tipo mafioso succedutesi nel dominio del territorio di Frignano
Casaluce sino ad oggi, considerando unica misura adeguata la custodia

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alle norme
che governano la formazione della prova, dolendosi della divergenza delle
propalazioni accusatorie nei suoi confronti e della mancanza di riscontri
individualizzanti, nonché dell’errata interpretazione degli esiti delle
intercettazioni ambientali eseguite sull’autovettura di Cannavacciuolo
Fabrizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:

2

cautelare.

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a

argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

4.

Tanto premesso, risultano infondate le censure in punto di violazione

delle regole che governano la formazione della prova in relazione all’art.
192, 3° comma, cod. proc. pen.

5.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di prova, ai fini di

una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto
dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo
sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (con9ente e
accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni
socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in
correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla
confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve
verificare l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del
chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della
coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i

3 —y_,……‘. .

verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato

riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve esser compiuto
seguendo l’indicato ordine logico perché non si può procedere ad una
valutazione unitaria della chiamata in correità e degli “altri elementi di
prova che ne confermano l’attendibilità” se prima non si chiariscono gli
eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente
dagli elementi di verifica esterni ad essa. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1653

6.

E’ stato poi precisato che, in tema di valutazione della prova, i

riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da
ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi:
a)

per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della

narrazione;
b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese
fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il
valore della concordanza;
C)

per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del

molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la
persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che
non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa
forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro
concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da
decidere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13473 del 04/03/2008 Ud. (dep.
31/03/2008) Rv. 239744).

7.

Orbene non v’è dubbio che nel caso di specie il Tribunale abbia

rispettato rigorosamente la metodologia di valutazione della prova indicata
dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti il Tribunale ha preliminarmente
sciolto il nodo della credibilità soggettiva dei due dichiaranti, argomentando
diffusamente sul profilo della loro personalità e sulla oggettiva attendibilità
delle dichiarazioni rese (fol. da 6 a 10), successivamente ha valutato la
ricorrenza di riscontri esterni individualizzanti, traendoli dalla convergenza
delle propalazioni dei due collaboratori, confermate ab estrinseco dagli esiti
delle intercettazioni ambientali e telefoniche esperite dagli inquirenti.

8.

Il Tribunale non ha ignorato le discordanze fra le dichiarazioni di

Eduardo di Martino e quelle di Raffaele Maiello, ma ha riscontrato che tali
4

,

N■

-••■._._,■____

del 21/10/1992 Ud. (dep. 22/02/1993) Rv. 192465, imp. Marino).

dichiarazioni convergono sul nucleo essenziale della narrazione in ordine alla
partecipazione del Lieto all’estorsione in danno del gestore del ristorante
“Chiappariello”. Il Tribunale ha anche fornito una giustificazione di tali
discordanze, richiamando la situazione di incertezza nella gestione delle
estorsioni sul territorio di Teverola ove insiste il ristorante e richiamando in
proposito le intercettazioni ambientali effettuate sull’autovettura di
Cannavacciuolo Fabrizio. Al riguardo la differente lettura che fa la difesa di

poiché l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni,
in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può
essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta
illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013 )
Rv. 257784; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013 Ud. (dep.
20/11/2013) Rv. 258164).

9.

Di conseguenza il ricorso del Lieto deve essere rigettato. Ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso,
la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non
consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi
dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 29 maggio 2014

Il Consig iere estensore

Il Presidente

un passaggio di tali intercettazioni non può essere presa in considerazione

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