Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24288 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24288 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal RM. presso il Tribunale di Gorizia nei confronti di
Saidy Mhamd, nato in Siria il 3/8/1992
avverso la ordinanza 7/1/2014 del Tribunale per il riesame di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 7/1/2014, Il Tribunale di Trieste, a seguito di

istanza di riesame avanzata nell’interesse di Saidy Mhamd, indagato per il
reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità, annullava l’ordinanza del Gip di Gorizia, emessa in data 26/9/2013,
con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della
custodia in carcere, ordinando l’immediata scarcerazione del Saidy.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sui fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza del CIE di Gradisca
1

Data Udienza: 29/05/2014

d’Isonzo, dove nell’agosto del 2012 si era verificata una protesta dei
trattenuti, alcuni dei quali avevano danneggiato l’impianto antiintrusione.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva insussistente il pericolo
di reiterazione del reato per cui disponeva l’annullamento della misura.

3.

Avverso tale

ordinanza propone ricorso il P.M., deducendo

motivazione illogica e contraddittoria e dolendosi che il Tribunale abbia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del

quadro di gravità indiziaria a carico del prevenuto in ordine alla condotta di
danneggiamento al medesimo ascritta, ma ha annullato la misura ritenendo
insussistenti le esigenze cautelari, vale a dire il pericolo di reiterazione del
reato.

3.

Tale conclusione, seppure formulata in modo semplicistico, è

inattaccabile dal punto di vista logico ed è coerente con i principi di diritto
che governano l’accertamento delle esigenze cautelari. L’art. 274 cod. proc.
pen., prevede che <>.

4.

Orbene, nel caso di specie, date le circostanze di luogo è di tempo, è

del tutto evidente che la condotta criminosa ascritta al prevenuto è stata
realizzata in occasione di una protesta delle persone trattenute nel CIE e
deriva direttamente dalla situazione di esasperazione che si sviluppa in tutti
i contesti in cui sono gravemente compressi i diritti umani fondamentali.
Esattamente, pertanto, il Tribunale ha definito tale condotta “occasionale”,
data la sua stretta connessione con la vicenda delle proteste nel CIE. Non è

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definito occasionale la condotta incriminata.

possibile, infatti, dedurre dalle modalità del fatto, generato in un contesto di
esasperazione, elementi significativi in ordine alla pericolosità sociale, che
non può essere desunta automaticamente dalla gravità del delitto
contestato, a prescindere dalle specifiche modalità e circostanze nelle quali
si è sviluppata l’azione criminosa.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso, il 29 maggio 2014

Il Presidente

P.Q.M.

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