Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24286 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24286 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Peluso Danilo, nato a Catania il 9/11/1991
avverso la ordinanza 19/12/2013 del Tribunale per il riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 19/12/2013, Il Tribunale di Catania, a seguito

di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Peluso Danilo, indagato per il
reato di concorso in rapina aggravata, detenzione e porto di pistola,
confermava l’ordinanza del Gip di Catania, emessa in data 7/12/2013, con
la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in
carcere.
2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sulle sommarie informazioni testimoniali, sulla perquisizione dell’abitazione e
dell’autovettura in uso al fratello del prevenuto, avvenuta nella quasi
1

Data Udienza: 29/05/2014

t

immediatezza dei fatti, nonché sull’esame delle riprese effettuate dal sistema
di sorveglianza del Supermercato Sisa dove si era consumata la rapina.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di
reiterazione del reato, e reputava che la custodia cautelare in carcere unica
misura adeguata, in considerazione del fatto che il reato era stato commesso
mentre il prevenuto si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce
violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia
per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario, sia per quanto
riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni

3.

rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda il primo motivo, in punto di

gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale
delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non
consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne’ tantomeno di
operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono
l’impostazione della motivazione, che ha preso in considerazione i principali
argomenti della difesa, e non fanno emergere profili di manifesta illogicità
della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse
svolgono, sul punto dell’accertamento del quadro indiziario, considerazioni
in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a
provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai
contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

4.

Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza

delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del
riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici,
come tale incensurabile in questa sede. In particolare è circostanza
determinante per confermare l’adeguatezza della sola misura carceraria il

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio

fatto che l’imputato abbia agito violando le prescrizioni inerenti la misura
degli arresti domiciliari.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

6.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Disp. Att. Cod.
proc. pen.
Così deciso, il 29 maggio 2014

Il Consigere
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estensore

Il Presidente

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

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