Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24285 del 15/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24285 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ferrara Vincenzo, nato a Caltanissetta il 21/4/1968,
Ferrara Fabio, nato a Caltanissetta il 30/1/1973,
Ferrara Ivan, nato a Caltanissetta il 1/2/1975,
avverso l’ordinanza 28/11/2013 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data
28/11/2013 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione
proposta da Ferrara Vincenzo, Ferrara Fabio e Ferrara Ivan nei confronti del
Dr. Lino Conti, Gup presso il Tribunale di Caltanissetta.
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Data Udienza: 15/05/2014
2.
Avverso detta ordinanza propongono tre identici ricorsi gli imputati,
contestando la declaratoria di inammissibilità per tardività ed eccependo che
fino al momento di presentazione dell’istanza stessa, “non era stata svolta
alcuna attività”, sicchè le precedenti udienze, di mero rinvio, non dovevano
essere considerate ai fini di valutare la tempestività dell’istanza. Deducono,
inoltre, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile. Infatti, se è vero che la dichiarazione di
astensione può essere proposta nell’udienza preliminare fino a che siano
conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, si svolgano o
meno gli stessi in una o più udienze, la giurisprudenza di questa Corte ha
ribadito che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente
formale e l’obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua
presentazione è previsto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma
primo, cod. proc. pen., che impone l’osservanza dei termini e delle forme
previste dall’art. 38 cod. proc. pen.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26994 del
26/05/2009 Cc. (dep. 02/07/2009) Rv. 244483).
2.
E’ stato, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la dichiarazione di
ricusazione sia inammissibile per l’omesso rispetto delle forme previste
dall’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen.,
il giudice non può assumere
d’ufficio le opportune informazioni a norma dell’art. 41, comma terzo, cod.
proc. pen., trattandosi di un potere il cui esercizio è funzionale alla
decisione sul merito della ricusazione, nel caso in cui sia stata ritenuta
ammissibile la relativa dichiarazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2949 del
16/12/2009 Cc. (dep. 22/01/2010) Rv. 245809).
3.
Un ulteriore motivo di inammissibilità – rilevato dalla Corte d’appello
– consiste nel mancato deposito di una copia dell’istanza di ricusazione
presso la cancelleria del giudice ricusato, omissione che, per pacifica
giurisprudenza di questa Corte comporta l’inammissibilità dell’istanza di
ricusazione (cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48560 del 18/11/2009 Cc. (dep.
18/12/2009) Rv. 245654).
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documentazione eventualmente necessaria.
4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro
1.500,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000 ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento alla
Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 maggio 2014
Il Consigliere estensore
P.Q.M.