Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24284 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24284 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Kiriyak Heorhiy nato Torbova (Ucraina) il 10/6/1971
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
17/10/2012, dal Tribunale di Gorizia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi
di Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca delle dodici sterline d’oro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Gorizia applicava nei confronti, fra gli altri, di Kiriyak Heorhiy, su concorde
richiesta delle parti, in continuazione con la sentenza n. 622/11 del Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, la pena di anni due di reclusione ed C
2.000,00 di multa il reato a lui ascritto di cui ai agli artt. 110 648 cod. pen.;
disponeva, altresì, nei confronti del predetto la confisca dei beni in sequestro.

1

Data Udienza: 15/05/2014

2.

Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto

tempestivo ricorso per Cassazione Kiriyak Heorgiy, chiedendo l’annullamento della
sentenza per il seguente motivo: violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen.
nonché mancanza di motivazione, in relazione alla disposta confisca dei beni in
sequestro.

3. Il ricorso proposto risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento nei
limiti di cui al dispositivo. Difatti dalla lettura della sentenza impugnata ed in
particolare dal dispositivo della stessa emerge che il giudice ha disposto, tra
l’altro, la confisca dei beni in sequestro, omettendo qualsiasi motivazione sul
punto.
Deve al riguardo evidenziarsi che l’estensione dell’applicabilità, per
effetto della legge n. 134 del 2003, della misura di sicurezza della confisca a
tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle
previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca
obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di
dovere disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in
subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni
confiscati (sez. 6 n. 10531 del 21/2/2007, Rv. 235928).

4. Alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza impugnata deve
essere annullata limitatamente alla disposta confisca delle dodici sterline
d’oro, con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle dodici
sterline d’oro e rinvia.al Tribunale di Gorizia per nuovo esame sul punto.
Così deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

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