Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24283 del 15/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24283 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cipoliini Gabriele, nato a Milano il 9/4/1972,
avverso la sentenza 11/10/2013 del Gup presso il Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/10/2013, il Gup presso il Tribunale di

Milano applicava, ex art. 444 c.p.p., a Cipoillini Gabriele la pena di anni
due, mesi due, giorni venti di reclusione ed C. 890,00 di multa per il reato
di rapina aggravata.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo

inosservanza di norme processuali per l’omessa lettura in udienza della

Data Udienza: 15/05/2014

motivazione e violazione di legge e vizio della motivazione in relazione
all’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel

giudizio di legittimità.

2.

Le parti, infatti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice

non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre
eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla
sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e
comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena
(Cass. Sez. I, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

3.

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare

valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato
(Cass. 5^ 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della
pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione;
l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in
discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471). Occorre, poi,
rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, RM. in proc. Cricchi) e
quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: “in tema di
patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto
del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto
esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali
errori nei calcoli intermedi.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999
Cc. (dep. 11/11/1999 ) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999
Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente adempiuto all’obbligo della
motivazione nei termini di cui sopra.

4.

Inoltre, per quanto riguarda la censura di mancata lettura della

motivazione contestuale, la stessa risulta inammissibile in quanto dal verbale
dell’udienza dell’Il ottobre 2013 risulta che il Giudice ha «..dichiarato chiusa

lettura>>.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –

al

pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima
equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 maggio 2014

Il Consigliere estensore

sidente

la discussione ed ha pronunciato sentenza, della quale ha dato immediata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA