Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24282 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24282 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VRENNA ANTONIO GAETANO N. IL 17/03/1980
avverso l’ordinanza n. 772/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4-(3-c-L J., Pul-441–P-c..c.i, 1….. oe, _..„5-. 9.,c4,…….,,,, 1~14.-W-&— \–4 -Q-L

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Data Udienza: 30/05/2013

1.Vrenna Antonino Gaetano, con la difesa dell’avvocato Mario Nigro propone ricorso per
Cassazione avverso la ordinanza con la quale il Iribunale di Catanzaro, quale giudice
dell’appello ex ad 310 cpp , ha confermato il provvedimento reso dal Gup presso il medesimo
Tribunale con il quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare
articolata dal ricorrente in ragione del combinato disposto di cui agli artt 299 e 275 comma IV
cpp.

dato legato all’Impegno lavorativo della madre del minore , moglie del ricorrente e in termini
ancor più radicali , della presenza di ragioni cautelari di eccezionale rilevanza.
3. Avverso la decisione contestata il ricorrente articola un unico motivo ricondotto all’egida
della violazione di legge avuto riguardo all’ad 275 cpp. Lamenta che nella specie andava
considerata , nell’ottica legata alle esigenze del minore, la grave disabilità che affligge
quest’ultimo , totalmente invalido perché affetto da ritardo cognitivo medio grave. Disabilità
che impone l’assistenza dei genitori , compromessa dalla detenzione del padre e dagli impegni
lavorativi della madre e che non può essere surrogata aliunde da altri congiunti ; e , ancora ,
che prevale, quanto alla tutela che accordata al minore , anche sulle esigenze cautelari così
come segnalato dalla Corte Costituzionale con decisione del 22 luglio 2011.
I giudici , con motivazione apparente, non avrebbero risposto alle doglianze sollevate con
l’appello , limitando l’argomentare reiettivo alla mera insufficienza del dato legato all’impegno
lavorativo della madre ed alla età del minore quando occorreva considerare l’incidenza sulla
fattispecie del diverso dato legato alla disabilità ed ancorandosi ad un dato erroneamente
valutato, id est quello delle ragioni cautelari di eccezionale rilevanza, non desumibili dalla
gravità della condanna comminata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato risultando il provveddimento impugnato fondato su
una motivazione tutt’altro che apparente nonché lineare al dato normativo di riferimento.
In linea con quanto affermato dal Giudice dell’appello , non v’è dubbio, infatti , e la circostanza
non è contestata , che l’età del minore esonda la soglia di riferimento esplicitata dall’ad 275
comma IV cpp quale ragione giustificativa della sostituzione della custodia inframuraria in atto
applicata al ricorrente . Del pari, è noto che, anche prescindendo dal primo dato , il semplice
riferimento all’impegno lavorativo della madre, non consente , per il padre sottoposto alla
misura cautelare personale maggiormente afflittiva , l’immediata applicabilità della citata
disposizione normativa , occorrendo per contro dimostrare – e ciò nella specie non è avvenutoche si verta in ipotesi di assoluta impossibilità di assistere la prole, circostanza in sé non
compravata dalla generica indicazione dell’impegno lavorativo della madre .
Malgrado tali , assorbenti, profili ostativi, il Tribunale ha comunque precisato che nella specie
l’accesso alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva risulta radicalmente impedita
dalla natura , eccezionale , delle emergenze cautelari che connotano la posizione del
ricorrente. E nella specie tale ultima ragione di reiezione , compiutamente e logicamente

2. Il provvedimento impugnato motiva la reiezione in ragione della inapplicabilità del IV
eurws
comma dell’ad 275 cpp in rag~ dell’età del minore da accudire , della inidoneità del mero

motivata tramite il riferimento non solo alla gravità dei fatti posti a fondamento della condanna
emessa al danni del ricorrente in sede di abbreviato ( per associazione ex art 74 Dpr 309/90
aggravata ex art 7 Legge 203/91) ma soprattutto rimarcando il ruolo , qualificato e apicale,
dallo stesso assunto all’interno della fattispecie associativa riscontrata in linea con la posizione
di reggenza nella consorteria mafiosa omonima riconosciutogli in sentenza, rappresenta fattore
radicalmente ostativo di accesso alla tutela invocata.
5. Ragioni di completezza, viepiù motivate dalla delicatezza della situazione segnalata avuto
riguardo alla posizione del minore, impongono altresì di precisare che la decisione della Corte
riferito nel corro del gravame ; e, ancora , che anche una paventata non conformità al
dettato costituzionale della norma in esame , implicitamente desumibile dal tenore della
doglianza , risulta nella specie, quanto alla relativa disamina nel merito, radicalmente preclusa
dalla inammissibilità dell’eventuale rilievo in ragione non solo della estrema genericità del dato
legato alla affermata ma non dettagliata , in questa sede , incombenza lavorativa della madre
ma soprattutto in presenza delle eccezionali ragioni di cautela riscontrate nel merito nei termini
sopra riferite, in radice ostative alla tutela invocata.
Alla declaratoria di Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi consegue
la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende , determinata in via equitativa come da dispositivo 1K\
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’ad 94 comma 1 ter D ATT Cpp.
Così deciso il 30 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Costituzionale indicata in ricorso non reca , neppure incidentalmente , il principio di diritto

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