Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24282 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24282 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pagliazzo Nunzio, nato a Floresta il 8/8/1969
avverso l’ordinanza 14/10/2013 del Tribunale per il riesame di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Filippo Cusmano, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 14 ottobre 2013, il Tribunale di Messina ha respinto

l’appello de libertate proposto nell’interesse di Pagliazzo Nunzio avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 22 luglio 2013, con la quale
era stata rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

1

Data Udienza: 15/05/2014

2.

Ponevano in risalto i giudici del Tribunale per il riesame l’assenza di

elementi tali da consentire di rivisitare il quadro cautelare, alla luce della
attualità del giudizio di «pervicacia nel delinquere dell’imputato, al quale è
sttao applicato il regime carcerario a seguito di aggravamento della misura
degli arresti domiciliari per avere questi minacciato le persone offese dal
reato subito dopo il suo arresto».

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnova la

questione della incompatibilità del giudice che ha deciso sulla originaria
istanza. Si lamenta, poi, che i giudici abbiano trascurato il periodo di
custodia già sofferto, la errata valutazione della personalità dell’imputato e le
sue condizioni di salute che non possono essere adeguatamente curate in
carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

A proposito della questione relativa alla pretesa incompatibilità del

giudice che ha adottato il provvedimento oggetto di impugnazione in sede
cautelare, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla
fondatezza della deduzione, va rammentato che la giurisprudenza di questa
Corte è da tempo consolidata, anche a Sezioni unite, nell’affermare che
l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non
incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del
provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di
ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura
di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza
dibattimentale di condanna emessa da un giudice che, in precedenza, aveva
pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato).
(Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013 – dep. 06/06/2013, Shkurko, Rv.
257033).

3.

Quanto alle restanti censure, le stesse si rivelano del tutto generiche

e coinvolgenti aspetti di merito, palesemente eccentrici rispetto al
circoscritto ambito entro il quale è consentito l’odierno sindacato di
legittimità. Il tutto non senza considerare come i puntuali rilievi svolti dai

2

3.

I

giudici del merito, in ordine al permanere del quadro di pericula in libertate
che impongono il mantenimento dell’attuale stato custodiale, risultino in
concreto solo labialmente resistiti dal ricorrente.

4.

Infine per quanto riguarda la questione dell’incompatibilità della

misura inframuraria con le condizioni di salute del prevenuto, occorre
rilevare che secondo l’insegnamento di questa Corte in tema di revoca o

cui all’art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la
nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti
formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o
comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire
adeguate cure in carcere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8462 del 14/02/2013
Cc. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 255236). Nel caso di specie tale situazione non
risulta suffragata da una documentazione adeguata per cui correttamente il
Tribunale non ha disposto la nomina di un perito, osservando che «non
sussiste neanche il dubbio di un’incompatibilità dello stato di salute
dell’imputato con il regime carcerario>>.

5.

Alla declaratoria di rigetto del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla
presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,
deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 maggio 2014

sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di

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