Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24281 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24281 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENOESE ANTONIO N. IL 23/05/1948
avverso l’ordinanza n. 634/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. 4,(2.A-k-Ad..o
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Udit i difenso

v.;

Data Udienza: 30/05/2013

1. Genoese Antonino, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cessazione
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che , quale giudice
dell’appello ex art 310 , in accoglimento del gravame interposto dal PM , ha applicato al
ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto
dal ricorrente, misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo Tribunale per ragioni
afferenti l’insussistenza delle emergenze cautelari .
2. Due i capi di imputazione contestati al Genoese.
2.1 Con quello di cui al punto B della rubrica , l’accusa mossa in funzione della iniziativa
comma, c.p., perché, quale componente del Nucleo V.I.A. nella seduta della commissione del
21.9.2007 rilasciava, in concorso con gli altri componenti, un parere favorevole circa la
compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato ‘
“BORGIA I”, presentato dalla ditta “ANEMOS S.r.l.”, falso nel suo contenuto.
2.2 Al capo C viene contestato il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 323 c.p., perché in concorso
con gli altri componenti del Nucleo V.I.A. sempre con riferimento alla seduta della
commissione del 21.9.2007, in violazione delle norme di legge e di regolamento ivi meglio
dettagliate, intenzionalmente ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a procurare
un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta “ANEMOS S.r.l.” richiedente la compatibilità
ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Borgia 1 “, ed ai
suoi aventi causa. In particolare, oltre ad affermare Il falso nel corpo del parere favorevole di
cui al punto B , il Genoese e gli altri componenti del nucleo Via omettevano di svolgere le
attività istruttorie finalizzate all’accertamento della completezza della documentazione
prodotta, nonche di verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai piani
regionali ed ai vincoli esistenti, oltre alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche
ambientali a quelle documentate dal proponente.
3. Due i motivi di ricorso.
3.1 Con il primo si adduce in punto di rito il mancato espletamento , in esito alla misura
interdittiva disposta da parte del Tribunale in funzione di Giudice dell’appello cautelare ,
dell’interrogatorio di garanzia ex art 294 comma I, atto ritenuto indefettibile nell’ottica della
verifica delle condizioni di applicabilità e del permanere delle esigenze cautelari.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione avuto riguardo ai presupposti agli
elementi tipici di applicazione dell’ali 289 cpp. Dismessa la funzione esercitata in occasione dei
reati ascritti ed essendo prossima anche lo stato di quiscienza per raggiunyi limiti di età
rispetto a quella diversa , attualmente svolta , manca nel provvedimento impugnato, secondo
l’assetto difensivo, il compiuto riferimento agli elementi tipici della misura adottata in ragione
della attualità della stessa , della sua conducenza ai fatti nonché della corrispondenza
tassologica al reato.
3.3 Con il terzo motivo si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in
considerazione della incensuratezza del ricorrente , dell’assenza di altri elementi estranei ai

cautelare trova riferimento nel delitto di cui agli artt. 110 e 479, in relazione all’art. 476, 2°

fatti utili a giustificare la prevenzione in ragione di una non adeguatamente riscontrata
pericolosità soggettiva
Considerato in diritto.
4. Il ricorso merita raccoglimento ed impone l’annullamento senza rinvio per la accertata
fondatezza delle questioni sollevate con riferimento alle riscontrare emergenze cautelar’.
5. In fatto sembra opportuno evidenziare che l’indagine sottesa al provvedimento impugnato si
incunea nell’ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di
un impianto eolico, denominato “Borgia I”, presentato dalla “Anemos s.r.l.” ( società cui, ebbe
Borgia. Le condotte contestate, in particolare , toccano i diversi snodi burocratici attraverso i
quali si dipana l’iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in
questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare ,
l’indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da
apposito regolamento regionale , la quale a sua volta si compone di due possibili fasi , una
necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento

e si

conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere
un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto ; attiene ancora
agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l’iter che porta alla
approvazione finale del progetto , avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse
amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi,
organizzata in sede regionale , chiamata a rendere quella opera di unificazione finale
funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore
Energia.
Nella vicenda , l’odierno ricorrente era componente della Commissione VIA che nella due
sedute indicate nei rispettivi capi di cui alla citata rubrica del PM ebbe a rendere parere
positivo in favore del progetto in discussione seguendo la procedura cd semplificata, dando
corpo, nell’opinione dei Giudici dell’appello cautelare , alle contestate ipotesi di falso ideologico
( capo B della rubrica ) e di tentato abuso d’ufficio ( capo C).
6. Ciò precisato osserva il Collegio come nella specie , l’originaria domanda cautelare articolata
dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente dall’incarico di
componente del Nucleo regionale VIA , senza ulteriori riferimenti ad altri possibili ruoli
ascrivibili all’indagato siccome correlati ad un ufficio o servizio pubblico. Con specifico
riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente , una volta acquisita nel corso
dell’interrogatorio ex art 289 cpp , la notizia della intervenuta dismissione dell’incarico in
oggetto , il PM ha mutato i termini della domanda cautelare , chiedendo la sospensione
dell’indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito.
7. A fronte della palese infondatezza del motivo articolato per primo con il ricorso che occupa (
a tacer d’altro per la non immediata esecutività della misura emessa in esito all’appello in
pedenza dei termini per il ricorso in cassazione ) , ritiene la Corte che una lettura congiunta

a subentrare la “Borgia Wind s.r.l.”), destinato ad interessare una vasta area del comune di

delle ragioni di doglianza sollevate con il secondo e terzo motivo rendano evidenti i difetti di
motivazione sottesi alla valutazione sulle emrgenze cautelar’.
8. In fatto è pacifico che prima dell’intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più l’incarico
di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte contestate
• E’ pure pacifico che i fatti risalgono al più tardi al settembre 2007 che il ricorrente, dismesso
l’incarico di componente della Commissione Via , riveste allo stato altro incarico pubblico non
meglio precisato nella sua dimensione oggettiva per la genericità sul punto anche delle stesse
9. Il Tribunale , in funzione di giudice dell’appello cautelare, senza indicare quali tratti del
contegno ascritto all’indagato siano stati considerati al fine , ha desunto dal fatto una non
occasionalità della condotta , in ragione della pluralità delle condotte contestate e del ruolo di
relatore dallo stesso assunto in seno alla trattazione della pratica legata al progetto della
Anemos; si è pure fatto riferimento ad un non meglio definito altro procedimento pendente a
carico del Genoese per fatti ascritti sempre in ragione della sua qualità di componente della
Commissione Via. In ragione di tanto ha , dunque, ritenuto sussistente il rischio di
reiterazione malgrado la stessa dismissione dell’incarico pubblico rivestico all’epoca dei reati
ascritti , ritenendo concreto il pericolo che lo stesso , se lasciato nella possibilità di continuare
a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio , possa commettere altri gravi delitti della
medesima specie .
10. Prescindendo dal dato legato alla pluralità delle condotte ( due , riferibili alla medesima
vicenda ) nonché a quello della indefinita pendenza giudiziarie , resta da dire che nella specie il
Tribunale ha palesemente trascurato di assegnare il giusto peso al tempo trascorso dai fatti e
al dato legato alla dismissione dell’ incarico correlato alle condotte contestate siccome
ulteriormente filtrato dal contenuto oggettivo del ruolo pubblico attualmente svolto dal
Graziano.
11. In linea di principio deve convenirsi con l’affermazione in forza alla quale la prognosi
sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è
impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio
dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente
determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre , tuttavia, che a supporto del
ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati , in modo puntuale e logico, circostanze di
fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva rispetto a
quella ricoperta all’epoca dei fatti , possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche
aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del
reato commesso. E nel caso, il provvedimento impugnato non reca alcun elemento concreto in
tal senso , mancando anche il riferimento alla natura e alle caratteristiche dell’incarico
attualmente rivestito dal ricorrente ; e ciò malgrado già la sola distanza dei fatti dal giudizio
imponeva una motivazione ancor più dettagliata e stringente in punto alla concreta
correlazione corrente tra le condotte contestate ed il ruolo pubblico mantenuto.

asserzioni difensive.

finendo così per giustificare l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Da qui la palese fondatezza del gravame in punto alle esigenze cautelari. Poiché peraltro non
emergono dagli atti, quanto alle esigenze cautelari, aspetti inesplorati o meritevoli di ulteriore
approfondimento, l’ordinanza impugnata deve dunque in coerenza essere annullata senza
rinvio
PQM
Così deciso il 30 maggio 2013
Il Consigliere estensore

li Presidente

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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