Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24281 del 15/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24281 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRANDO GIROLAMO N. IL 16/11/1985
avverso l’ordinanza n. 7275/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 15/05/2014
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Massimo Galli„ per il rigetto del ricorso;
ifkaternissibilità doi riecrrserUdita la relazione del cons. Enzo Jannelli.
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Brando Girolamo, già in custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina pluriaggravata in forza
dell’ ordinanza del gip del tribunale di Napoli in data 30.8.2013, ricorre per cassazione avverso l’
ordinanza del predetto tribunale, datata 8.10.2013, che, in sede di riesame, riformava il pregresso
provvedimento, disponendo, per via delle ritenute meno gravi esigenze cautelari, la sostituzione
della misura con quella degli arresti domiciliari.
Le ragioni di doglianza denunciano il provvedimento per vizio di motivazione sotto un duplice
profilo: per essere stata meramente richiamata la motivazione di una pregressa ordinanza dichiarata
inefficace ai sensi dell’art. 309. ult. cpv. c.p. e per essere intervenuto il provvedimento oltre il
termine di dieci giorni dalla recezione degli atti, perAin verso, per insufficienza del riconoscimento
della persona del rapinatore come operato dalla persona offesa e dai testi, presenti nel contesto
della rapina, per altro verso..
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Invero in tema di motivazione dell’ ordinanza applicativa della custodia cautelare, l’obbligo di cui
all’art. 125, comma terzo cod. proc. pen. è soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento a
precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di
provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta
consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l’interessato
dell'”iter” logico seguito per pervenire alla decisione adottata.. Certo il rinvio alle valutazioni già
espresse dal primo giudice deve risultare consapevole e consentire il controllo dell’iter logico giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo. Il che è di certo constatabile nel caso di specie,
tanto da ritenere inammissibile la seconda ragione di doglianza. I giudici di merito si sono
soffermati con particolare cura sulla efficacia e condivisibilità del riconoscimento del rapinatore da
parte della persona offesa e dei testi presenti alla condotta delittuosa: invero- hanno sottolineato i
giudici del riesame- che a distanza di poche ore dal fatto ben quattro persone, tra cui la persona
offesa, hanno riconosciuto, prima, in termini di elevata probabilità, in fotografia e poi in termini di
certezza, la persona, dell’ indagato come quella del rapinatore, in più indicando un dettaglio
fisiognomico del prevenuto — l’arcata superiore dei denti più corta rispetto a quella inferiore —per
nulla contestato dalla difesa del ricorrente. Ne consegue la preclusione ai rilievi difensivi di
tracimare i rigidi steccati delimitanti il campo di conoscenza del giudice di legittimità.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.5.2014
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