Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24280 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24280 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEONI FRANCESCO N. IL 15/09/1977
avverso l’ordinanza n. 17611/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sent4te le conclusioni del PG Dott.
ULA
Ls:L

Udit i difensor Avv.;

cg i Q

Data Udienza: 30/05/2013

Ritenuto in fatto e in diritto
1. Meoni Francesco, quale terzo interessato nel procedimento distinto dal nr 17611/10 RGIP
Tribunale di Napoli , per il tramite del difensore fiduciario munito di procura speciale, propone
ricorso in Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Gip presso il Tribunale di Napoli ,
adito in via di opposizione ex art 263 comma V , ha confermato la decisione del PM di non
provvedere al dissequestro della somma di euro 150.000,00, rinvenuta nella disponibilità di
Pacchiarotti Ledo , indagato per truffa in quel procedimento.
2.Evidenzia all’uopo che il provvedimento impugnato derivava da pregresso annullamento
identico tenore assunta dal GIP sulla originaria opposizione . E , in ragione di ciò / adduce quale
primo motivo la violazione dell’ari 627 cpp nonché dell’ari 125 stesso codice per avere il GIP
totalmente disatteso il principio in diritto espresso dalla Suprema Corte nell’annullare il
precedente provvedimento reso sulla opposizione ex art 263 cpp , muovendosi all’interno di un
percorso argomentativo già ritenuto inadeguato al fine dalla Corte.
3. Con
Con il secondo motivo l’annullamento viene invocata violazione dell’ari 253 cpp per aver
mantenuto il vincolo di indisponibilità sul bene in sequestro in assenza dei presupposti atti a
legittimare la misura . Il Gip avrebbe affermato la pertinenzialità della somma in sequestro
quale corpo o cosa riferibile al reato contestato al Pacchiarotti in ragione della riscontrata
disponibilità della stessa in capo all’indagato secondo un automatismo in contrasto con gli
ordinari canoni che regimentano l’adozionjil mantenimento del vincolo in aperta violazione
dell’ari 253 cpp, omettendo di operare tt: rigorosa verifica in ordine alla effettiva presenza di
un collegamento o vincolo eziologico tra res e delitto ipotizzato
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Il Gip , considerata la provenienza della istanza di dissequestro siccome formulata da
soggetto terzo estraneo alle indagini sottese al vincolo probatorio in contestazione , ha seppur incidentalmente rispetto ad altre valutazione sommariamente volte a giustificare la
correttezza in diritto del provvedimento con riferimento al reato contestato all’indagato
Pacchiarotti – tanto succintamente quanto radicalmente, evidenziato la insussistenza di
elementi probatori atti a sostenere che la somma sequestrata , rinvenuta indosso all’indagato,
sia piuttosto di pertinenza del ricorrente.
A fronte di tale valutazione, corroborata più che adeguatamente, sul piano logico, da un dato
fattuale di partenza non controvertibile ( il denaro sequestrato è stato rinvenuto nella
disponibilità del Pacchiarotti ) e che, è bene precisarlo , non riguarda il tema della
pertinenzialità della res al fatto di reato quanto piuttosto il diverso argomento inerente la
titolarità del bene sottoposto a vincolo , il ricorrente , senza addurre una critica argomentata
volta a superare il pur succinto ma adeguato al caso tenore della motivazione impugnata , si è
richiamato , genericamente, a quanto già evidenziato sul punto , verosimilmente nei
precedenti scritti processuali . E’ di tutta evidenza tuttavia

disposto dalla Cassazione in esito al ricorso interposto dallo stesso Meoni avverso decisione di

che il tema della titolarità, laddove la richiesta di dissequestro provenga da un soggetto terzo,
estraneo al provvedimento, costituisce snodo di assoluto rilievo nell’ottica volta
all’accoglimento della istanza ex art 263 cpp ancor di più laddove , come nella specie, il bene
sottoposto a vincolo abbia caratteristiche di fungibilità tali da rendere di assoluto rilievo il dato
fattuale legato alla immediata disponibilità della res;
che , per quanto sopra , l’onere motivazionale sul punto chiesto al Gip deve ritenersi
certamente adempiuto adeguatamente , gravando sul terzo l’indicazione degli elementi, in
fatto e diritto , destinati a superare il dato legato alla immediata disponibiltà della res
che tali ragioni , pur se esplicitate in precedenza, andavano altresì espressamente
ribadite in questa sede dal ricorrente, attraverso la precisa reiterazione , nel contenuto , dei
relativi rilievi pena l’inammissibilità del gravame in ragione del disposto di cui all’art 581 ,
lettera c , cpp ( sulla inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi in ragione del
richiamo per relationem alla esplicitazione delle doglianze in altri diversi e pregressi momenti
processuali, vedi , tra i tanti arresti, da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 40393 del 20/06/2012 Rv.
253360).
Ne viene che, in linea con quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, incontroverso il tema
della indimostrata titolarità della res in capo al ricorrente per la rassegnata genericità del
motivo in parte qua , risultano in coerenza assorbite , da tale questione pregiudiziale, le
ulteriori doglianze con conseguente inammissibilità del gravame cui fa altresì seguito la
condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende , determinata in via equitativa come da dispositivo .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 maggio 2013
Il Consigliere estensore

es ente

sequestrata;

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