Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2428 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2428 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AQUILANTI GINO N. IL 11/06/1968
avverso la sentenza n. 1920/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del
21.12.2006 con cui il Tribunale di quella stessa città aveva ritenuto Gino Aquilanti responsabile del
reato di cui all’art. 385 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

mancata applicazione dell’attenuante di cui al comma 4 dell’art. 385 c.p.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, deve rilevarsi che l’imputato fa valere il vizio di motivazione della sentenza con
riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante, questione che però non era stata proposta
nell’atto di appello.
In ogni caso, si rileva che l’attenuante in oggetto può applicarsi anche all’evaso dagli arresti
domiciliari purché questi si costituisca in carcere o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di
condurlo in carcere.
Nella specie, non si è verificata alcuna di tali condizioni, in quanto l’Aquilanti, alla vista degli
agenti incaricati della sorveglianza, ha solo fatto rientro in casa, da cui si era allontanato senza
alcuna autorizzazione preventiva, sicché non vi è spazio per il riconoscimento della invocata
attenuante.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla

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