Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24279 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24279 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Pistoia

2. VESCOVI Roberto, nato il 5.04.1944,
avverso
l’ordinanza emessa il 15 gennaio 2013 dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Antonio Mura, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per Vescovi e per
l’annullamento con rinvio per Mazzoni;
udito il difensore di Mazzoni avv.

e

-zio itocett

rigetto del ricorso del pubblico ministero;

che ha concluso chiedendo il

Data Udienza: 07/05/2013

CONSIDERATO IN FATTO

§1.

Il Tribunale di Pistoia, nel giudizio a carico di VESCOVI Ro-

berto, MAZZONI Paolo e altri, imputati dei reati previsti dagli artt. 416, 317, 319,

arresti domiciliari presentata da Vescovi e da Mazzoni.
Il Tribunale di Firenze, adito come giudice d’appello, con l’ordinanza
specificata in epigrafe:
1:3 confermava la decisione relativa a Vescovi;

riformava invece la decisione relativa a Mazzoni, disponendone la liberazione per cessate esigenze cautelar’.
Contro la predetta decisione ricorrono il pubblico ministero e Vescovi.
Il pubblico ministero, che impugna la decisione concernente Mazzoni,
denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all’art. 274,
comma 1, lett. a) e c), cod.proc. pen., assumendo:
che il pericolo di inquinamento probatorio proveniva dal sistema di corruttela diffusa realizzato dall’associazione per delinquere che vedeva consociati politici, amministratori e imprenditori locali, pericolo la cui persistenza non poteva ritenersi cessata con il passaggio del processo alla fase dibattimentale;
che il tempo trascorso dall’inizio dell’esecuzione della misura cautelare
non poteva da solo indurre a ritenere cessato il pericolo di reiterazione del
reato.
Chiede pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa di Vescovi con atto depositato il 2.05.2013 ha dichiarato di
rinunciare all’impugnazione, essendo stata definitivamente revocata la misura
cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
§1.1

In tema di impugnazione della misura cautelare personale,

-2-

321 e 353 cod.pen., respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare degli

,

il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca la sussistenza delle
esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche
norme di legge ovvero la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giu-

Nella fattispecie il giudice a quo ha indicato gli elementi di fatto dai
quali ha ricavato la convinzione che fossero cessate le esigenze cautelari, mentre
il pubblico ministero nei motivi di ricorso si limita a manifestare il suo dissenso,
rappresentando la possibilità di verificazione di pericoli puramente astratti senza
evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata alcuna manifesta illogicità.
Il ricorso del pubblico ministero nei confronti di Mazzoni deve dunque
essere dichiarato inammissibile.

§1.2

Poiché la misura cautelare applicata a Vescovi è stata revo-

cata, è automaticamente venuto meno l’interesse dello stesso a coltivare il ricorso, posto che l’esito dell’impugnazione, ove fosse positivo, non potrebbe produrre effetto su un rapporto ormai estinto. Devesi quindi dichiarare l’inammissibilità
del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso il 7 maggio 2013.

dice di merito.

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