Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24278 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24278 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI MAURIZIO N. IL 29/06/1944 parte offesa nel procedimento
c/
CARATELLI ATTILIO
CERVO RENATO
CARBONE VINCENZO
PIZZICANNELLA LUCIANA
avverso il decreto n. 29770/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
02/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/05/2014

Bianchi Maurizio, nella sua qualità di persona. offesa nel procedimento penale contro
Caratelli Attilio ed altri indagati, tra l’altro, per il delitto di estorsione ex art. 629 c.p.,
ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza, in seguito all’ udienza celebrata nel
contraddittorio delle parti, di archiviazione, datata 2.11.2012, del gip del tribunale di
Roma, deducendo vizi di motivazione, in primo luogo, in merito alla ritenuta
insussistenza del fatto di reato, l’ammissibilità del ricorso, in secondo luogo, previa
rimessione alla corte costituzionale ove si ritenessero i motivi del ricorso
ammissibili solo se concernenti la violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 127
comma 5 codice di rito.
Devesi subito ribadire che, la norma positiva, l’ art. 409 comma 6 codice di rito, non
lascia spazi alla interpretazione alla cui stregua il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle
regole poste a garanzia del contraddittorio. Ne consegue che, una volta assicurato il
contraddittorio, non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni
espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione ne’ rileva in base a
quali considerazioni il pubblico ministero abbia richiesto il relativo provvedimento,
essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio
convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione
penale. Peraltro non ha pregio l’ argomentazione sviluppata nella memoria difensiva
del Bianchi alla cui stregua la limitazione del richiamo nell’art. 410 c.p.p. ai soli commi
2,3,4, e 5 dell’art. 409 codice di rito presupporrebbe che il ricorso per cassazione
avverso l’ ordinanza che decide in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione
non è ristretto entro i confini tienztti dei motivi funzionali a rilevare le nullità previsti
dall’ art. 127 comma 5 codice di rito. E non ha pregio nella misura in cui sottovaluta che
proprio il comma sesto dell’art. 409 c.p.p., e non i pregressi, svolge la disciplina della
impugnazione avverso l’ ordinanza che decide, in contraddittorio, sulla opposizione alla
richiesta di archiviazione, i precedenti commi aventi ad oggetto ,e solo, la disciplina in
merito allo svolgimento della fase giurisdizionale successiva alla opposizione fino al
provvedimento conclusivo, che è l’ ordinanza oggetto del possibile ricorso per
cassazione.
E la Corte in proposito intende ribadire, non ravvisando elementi e valutazioni diverse
da quelle già affermate( v. Sez. 6, 20.9/14.11.1991, Di Salvo,Rv. 189619; da ultimo,
Sez.2, 4/12.7.2013, p-o. in proc. Loffredo, Rv. 256660), che è manifestamente infondata
la eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 76, 111 e 112
della Costituzione, sollevata contro l’art. 409 comma sesto c.p.p., nella parte in cui
consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione solo per i motivi
indicati nell’art. 127 comma quinto c.p.p. Invero la norma in questione non viola l’art. 3
1

Letti gli atti, 1 ‘ordinanza impugnata, il ricorso, la memoria difensiva depositata dalla
persona offesa, Bianchi Maurizio, i129.4.2014;
per
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Vito D’Ambrosio,
l’inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2014

Cost. perché accorda alla parte gli stessi diritti riconosciuti a chi impugna il
provvedimento di archiviazione, non viola l’art. 24 Cost. perché il detto provvedimento
è solo un atto di controllo legale sull’operato del P.M., caducabile a seguito della sempre
possibile riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p., non viola l’art. 76 Cost.
perché la legge delega 81/1987 non conteneva alcuna direttiva sul punto, non viola l’art.
111 della Costituzione perché il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza,
non viola l’art. 112 Cost. perché il principio della obbligatorietà della azione penale non
comporta l’apertura di un processo anche quando esso appaia palesemente superfluo.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.

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