Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24277 del 14/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24277 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 14/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di AYEBOUA KOSSI Adjie, n. in
Togo il 27.12.1983, rappresentato e assistito dall’avv. Paolo Marino,
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 250/2013 in
data 01.03.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Mario Fraticelli che, in data 21.02.2014, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti
per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 01.03.2013, la Corte d’Appello di L’Aquila

1

S
dichiarava inammissibile la dichiarazione di appello proposta dal
difensore di Ayeboua Kossi Adjie in data 31.10.2012 in quanto ritenuta
tardiva ed ordinava l’esecuzione della sentenza n. 731/12 emessa dal
Tribunale di Pescara in composizione collegiale in data 03.05.2012 e
depositata in cancelleria in data 09.07.2012 nel termine di novanta
giorni precedentemente assegnato. Riteneva la Corte territoriale che,
essendo il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544

cod. proc. pen. non soggetto alla sospensione nel periodo feriale, ne
conseguiva che, ove lo stesso fosse venuto a scadenza in detto
periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione cominciava a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione: nella specie, il dies a
quo decorreva dal 16.12.2012 e, correlativamente, il termine di
quarantacinque giorni per proporre appello (art. 585, comma 1 lett. c
cod. proc. pen.), ai sensi dell’art. 585, comma 2 lett. c, andava a
spirare il 30.10.2012, con conseguente tardività della proposta
impugnazione depositata in cancelleria in data 31.10.2012 e, come
tale, inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen..
2. Avverso detta ordinanza veniva proposto dalla difesa di Ayeboua Kossi
Adjie che lamentava violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. per
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità o di decadenza ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c)
cod. proc. pen..
In particolare, evidenziava il ricorrente che:
– in data 03.05.2012 era stata pronunciata dal Tribunale di Pescara la
sentenza n. 731/2012, con motivazione riservata in giorni novanta e
depositata in cancelleria in data 09.07.2012;
– avverso detta sentenza, la difesa dell’imputato aveva presentato
dichiarazione di appello datata 29.10.2012, depositata in cancelleria in
data 31.10.2012;
– la Corte d’Appello di L’Aquila aveva ritenuto l’impugnazione proposta
fuori termine ritenendo che lo stesso fosse scaduto il 30.10.2012,
omettendo peraltro di considerare che il tempo utile per il deposito dei
motivi di appello, in virtù della sospensione per il periodo feriale,
decorreva dal 17.09.2012, in quanto il primo giorno utile (16.09.2012)
era festivo: da qui la necessità di considerare la scadenza del termine
in data 31.10.2012, data nella quale l’appello era stato presentato.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
Come è noto, non è soggetto alla disciplina della sospensione il termine
entro il quale il giudice deve redigere la motivazione della sentenza a
norma dell’art. 544, comma 2 cod. proc. pen., e il deposito della
sentenza, in periodo feriale e nel prescritto termine fissato dalla legge
o dal giudice, tiene luogo di notifica per il pubblico ministero e per gli

4.

imputati non contumaci: pertanto, da tale scadenza, in base al
meccanismo automatico del nuovo codice di rito, inizia a decorrere il
termine di impugnazione assegnato alle parti, che è però soggetto a
sospensione in periodo feriale (Cass., Sez. Un. m. 7478 del
19/06/1996, dep. 24/07/1996, Giacomini): nella fattispecie il termine
di quarantacinque giorni per proporre appello (art. 585, comma 1 lett.
c cod. proc. pen.) iniziava a decorrere dal 16.09.2012 – rimanendo
irrilevante a questi fini la data festiva della scadenza – ed andava
necessariamente a scadenza il 30.10.2012.
Invero, trattandosi di stabilire soltanto se, in materia di termini
processuali stabiliti a giorni, la proroga di diritto, in caso di scadenza in
giorno festivo, al giorno successivo riguardi anche l’inizio della
decorrenza, la questione non giustifica incertezza alcuna. L’art. 172,
comma 3, cod. proc. pen. dispone che “il termine stabilito a giorni, il
quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo
non festivo”. La disposizione – tassativa nel dato letterale – nega
implicitamente ogni rilievo all’ipotesi che i giorni festivi vengano a
cadere all’inizio o durante il decorso del termine: salva, ovviamente,
diversa previsione normativa che si ponga come lex specialis rispetto
alla regola generale (come, ad esempio, quella di cui all’art. 477,
comma 2, cod. proc. pen.). Né fra termine iniziale e termine finale è
predicabile identità di situazioni o è spendibile analogia di ratio. La
disposizione assicura che, allorché sono fissati dei termini per il
compimento di uno specifico atto, o per lo svolgimento di una data
attività, “l’interessato possa svolgere l’attività sottoposta a termine
anche nell’ultimo giorno utile” (Corte cost., ord. n. 80 del 1967). Ma
solo al perfezionamento dell’esistenza giuridica dell’atto, che
normalmente si realizza con deposito, ricezione, verbalizzazione o
ratifica del funzionario addetto all’ufficio, è indispensabile che il

3

termine non cada in giorno in cui gii uffici sono chiusi; non
all’eventuale attività di studio, preparazione, compilazione. Sul punto
appaiono d’altronde concordi dottrina e risalente e consolidata
giurisprudenza (cfr., in relazione all’analoga disposizione recata
dall’art. 180 del codice di rito del 1930, Cass., Sez. 4, n. 2523 del
17/10/1969, Pardini, Rv. 113386; Cass., Sez. 5, n. 873 del
03/03/1971, Micheluzzi, Rv. 117940; Cass., Sez. 2, n. 1385,

del 25/01/1984, Di Staso, Rv. 163027, e in relazione al codice vigente,
tra molte neppure massimate, v. Cass., Sez. 6, n. 28290 del
03/06/2003, Baldassarre, Rv. 226354).
In conclusione, la proroga di diritto del giorno di scadenza non riguarda
dunque il giorno d’inizio, così come non riguarda i giorni intermedi.
5. Alla presente pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp se
processuali.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 14.5.2014

03/12/1984, dep. 1985, Annessi, Rv. 167824; Cass., Sez. 2, n. 274

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA