Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24277 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24277 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROLLI RICCARDO n. il
avverso l’ordinanza n. 1164/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA del
4/1/2013
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr. ELISABETTA CESQUI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito il difensore avv. FRANCESCO PAOLO SISTO che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Roma, investito della richiesta di riesame del
decreto del gip di Roma del 30 novembre 2012 che disponeva il sequestro
preventivo per equivalente nei confronti di Rolli Riccardo, socio unico della
Select° srl per aver corrotto pubblici ufficiali al fune di aggiudicarsi una gara
presso il Ministero delle Politiche Agricole, riesame espressamente limitato al
profilo della conflscabilità dei beni in sequestro, ne disponeva il parziale
accoglimento in quanto:
– il profitto assoggettabile a confisca non può essere identificato con
l’importo complessivo dell’appalto dovendosi invece considerare sia le spese
effettivamente sostenute che l’attività svolta favore della Pubblica
Amministrazione;

Data Udienza: 08/04/2013

- in caso di concorso di persone il sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura
del profitto a lui attribuibile
Rolli Riccardo propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso tale
ordinanza.
Con primo motivo deduce la violazione legge in relazione all’articolo 322 ter
cod. peri. laddove si ritiene confiscabile quale profitto del reato l’equivalente
della quota di partecipazione alla società Selecto srl alla RTI aggiudicataria della
ritiene che, per determinare il profitto, vadano considerate le spese
effettivamente sostenute nonché l’attività svolta a favore della pubblica
amministrazione, ma rileva la erronea applicazione di tale principio laddove il
Tribunale ritiene che tale profitto coincida con l’importo complessivamente
fatturato al ministero dalla Select° Sri anziché con il solo guadagno mentre
l’effettivo utile, come risulta dalla relazione tecnica in atti che ha valutato
l’offerta economica della RTI, non poteva essere superiore al 4,89% dell’intero
appalto.
Inoltre, allo stato risulta come la società abbia fatturato e quindi introitato
solo il 50% dell’importo dell’appalto. Il relativo importo confiscabile risulta,
peraltro, ampiamente coperto dal bene immobile sequestrato al coindagato
Sorbini, considerato che l’espropriazione non può essere duplicata o comunque
eccedere nel quantum l’ammontare complessivo del profitto.

CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è fondato.
Due le questioni poste con il ricorso, restando esclusa la valutazione di ogni
altro profilo di possibile illegittimità del sequestro:
la prima riguarda la possibilità di sequestro del profitto ai fini del
successivo sequestro per equivalente limitatamente alle somme/utilità
già incassate o in relazione all’intero profitto, in esso inserendosi anche
le somme per le quali si vanta un mero credito.
Si rammenta che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In
tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano imputarsi al profitto
del reato presupposto dei crediti, ancorché liquidi ed esigibili, gli stessi non
possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di utilità non ancora
percepite dall’ente, ma soltanto attese”. (Sez. 5, n. 3238 del 14/12/2011 – dep.
26/01/2012, Societa’ Valore S.p.a, Rv. 251721) per cui il sequestro poteva

essere disposto solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente versate
dal Ministero per l’appalto in questione. Si tratta, invero, di questione non posta

gara d’appalto. Concorda con il provvedimento impugnato laddove lo stesso

espressamente in sede di riesame (per quanto risulta dalla memoria /motivi
scritti depositata in quella sede) ma l’accertamento dell’effettivo incasso del
profitto era necessario per la determinazione dell’oggetto del sequestro.
La seconda questione riguarda il quantum del sequestro; a
parte la irrilevanza in questa sede della scelta di sequestrare
solo la percentuale corrispondente alla quota dell’appalto della
società del Rolli, va tenuto conto che il profitto confiscabile, pur
non essendo il profitto “aziendale”, ovvero l’importo ottenuto
detraendovi la effettiva utilità percepita dall’ente pubblico in
ragione della esecuzione del contratto, secondo uno schema
sostanzialmente corrispondente all'”arricchimento senza causa”
di cui all’art. 2041 cod. civ.. (In tema di responsabilità da reato
degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di
cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale
dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga
consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può
essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita
dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente
delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazione la
Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di
profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri
valutativi di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del
“profitto lordo” e del “profitto netto” -, ma che, al contempo,
tale nozione non può essere dilatata fino a determinare
un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle
ipotesi in cui l’ente, adempiendo al contratto, che pure ha
trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui
risultati economici non possono essere posti in collegamento
diretto ed immediato con il reato).

(Sez. U, n. 26654 del

27/03/2008 – dep. 02/07/2008, Fisia Italim pianti Spa e altri,
Rv. 239924)
Ma nel provvedimento impugnato, pur se nella elencazione di massime di
questa Corte rilevanti nella materia del sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente è indicata anche tale regola, la stessa non viene poi applicata,
concludendosi che “In assenza di precisi e documentati elementi inerenti al
vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto privato, al netto dei parametri
sopra indicati e nel limite di importo sopra stabilito, è preclusa, in sede di

sottraendo ai ricavi i costi, deve comunque essere computato

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riesame, una operazione di quantificazione del profitto, che, non sup portata da
dati certi, risulterebbe del tutto discrezionale se non arbitraria”. Ma che in sede

di riesame sia preclusa ogni attività di verifica del profitto confiscabile per
desumerne la sequestrabilità o meno è affermazione erronea, equivalendo ad
una interpretazione abrogante lo stesso istituto del riesame in materia di
sequestro.
E’ invece vero il contrario; a fronte delle chiare eccezioni era compito del
Tribunale del Riesame verificare la corretta determinazione del profitto.
nuovo esame che tenga conto delle regole sopra richiamate e venga condotto
valutando le specifiche deduzioni della difesa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Roma.
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o 1’8 aprile 2013

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Si impone quindi l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per

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