Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24276 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24276 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DESERTI RICCARDO n. il 23/12/1967
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
avverso l’ordinanza n. 3884/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA del
4/1/2013
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr. ELISABETTA CESQUI che
ha chiesto il rigetto del ricorso del PM e l’accoglimento del ricorso della difesa.
Udito il difensore avv. GIAN LUIGI PIERACCINI che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso del PM ed accogliersi il proprio ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO
1 Deserti Riccardo, dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali all’epoca dei fatti contestati, è stato sottoposto agli arresti domiciliari
con ordinanza del gip del Tribunale di Roma del 30 novembre 2012.
2 L’ordinanza di custodia premette che le indagini iniziavano a seguito di
vari esposti anonimi che segnalavano presunte condotte illecite del ricorrente e
di altri dipendenti del medesimo Ministero.
3 Le indagini sono poi state sviluppate con accertamenti documentali,
intercettazioni, accertamenti bancari e patrimoniali, attività di controllo sul
territorio e audizione di persone informate dei fatti. Gli inquirenti hanno quindi
contestato vari fatti di corruzione al ricorrente, ad altri dipendenti della
medesima Amministrazione nonché ai privati corruttori.

Data Udienza: 08/04/2013

4 Nei confronti di Deserti il gip ha ritenuto sussistere gravi indizi per i capi
C), 3) e K). Di seguito si riporta in sintesi il contenuto dell’ordinanza per la
parte qui di interesse:
5 Capo C): Deserti – che nella citata veste di dirigente del ministero era
stato nominato presidente della Commissione di valutazione per l’ammissione a
contributo delle istanze presentate ai sensi del D.M. 13 febbraio 2003 – in
concorso con gli impiegati Mariani e Gaudiano, membri segretari della
Commissione, compiva atti contrari ai doveri di ufficio indicati dagli inquirenti nel
l’approvazione di un contributo di euro 40.000 in favore della società Studio Ega
rappresentata da Golinelli Claudia Maria.
6 Quanto ai segretari della commissione, le loro attività contrarie
consistevano:
per Gaudiano nell’influire” circa l’approvazione della pratica pur se era
attività al di fuori delle sue competenze.
Per Mariani nell’aver esaminato le richieste di contributi prima della loro
presentazione, aver fornito notizie riservate sui bandi di gara, essersi adoperato
per velocizzare pagamenti per altri progetti nonché

nell’influire”

sull’approvazione della pratica pur se attività fuori delle sue competenze.
6 In cambio di tali atti, la Golinelli, a mezzo della propria società, pagava in
favore del Marlani e della moglie un viaggio da effettuare nel novembre 2010 del
costo di euro 3700 circa.
8 II gip, oltre a dare atto che il ricorrente aveva, nella qualità, approvato la
citata pratica, trascriveva varie intercettazioni da cui si evinceva che la Golinelli
aveva rapporti personali, anche sentimentali, con Ambrosio Giuseppe, altro
dirigente del medesimo ministero ritenuto responsabile di fatti di corruzione ed
in rapporti personali con Mariani.
9 Sulla base della esposizione di tali dati, nell’ordinanza si afferma la
sussistenza di gravi indizi a carico di Deserti del reato di corruzione propria con
riferimento al capo C) (erroneamente indicato come D).

10 Capo 3): con il medesimo decreto già citato al capo C – n. 20118 del 14
dicembre 2010 – la commissione di valutazione per l’ammissione a contributo
delle istanze presentate ai sensi del D.M. 13/2/03, presieduta dal Deserti
Riccardo cui partecipavano quali componenti Di Genova ed Angelini, nonché gli
impiegati Mariani e Gaudiano quali segretari, approvava un contributo di euro
100.000 in favore della Palas Atenea srl rappresentata da Oberti Lorena Giselle.
11 Secondo gli inquirenti la valutazione favorevole della richiesta di
contributo integrava un atto contrario ai doveri di ufficio in cambio del quale la
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“proporre e votare favorevolmente” con decreto 20118 del 14 dicembre 2010

Oberti pagava due soggiorni di fine settimana in favore di Gay, direttore
generale di Buonitalia S.p.A. (società interamente in mano pubblica) il quale,
secondo gli inquirenti, aveva dato impulso ai membri della commissione ed
aveva redatto per conto della °berti il rendiconto delle spese sostenute.
12 Nell’ordinanza vengono trascritte varie intercettazioni, tra le quali due
nelle quali vi sono riferimenti fatti dalla Oberti a contatti con il Deserti per la
gestione delle sue pratiche e una trascrizione di intercettazione in cui parlano
Mariani e Deserti delle attività in corso, nonché alcune conversazioni dalle quali
in una struttura “lussuosa”.
13 Sulla scorta della esposizione di tali dati, nell’ordinanza si afferma la
sussistenza di gravi indizi a carico di Deserti del reato di corruzione propria di cui
al capo 3.

14 Capo K: con il medesimo decreto già citato ai capi C e 3 – 20118 del 14
dicembre 2010 – la commissione dì valutazione per l’ammissione a contributo
delle istanze presentate ai sensi del D.M. 13/2/03, composta come già detto,
approvava un contributo di euro 65.000 in favore della Arc Linea Arredamenti
spa per conto della quale operava Dalla Pozza Lorenza. Secondo gli inquirenti,
tale approvazione integrava atti contrari ai doveri di ufficio consistenti per il
Gaudiano nell’aver sostituito la pratica inserendola al posto di altre “ai fini della
positiva e sollecita trattazione” e per il Deserti nell’ aver approvato il progetto
“d’accordo con il Gay”,

direttore generale della Buonitalia spa (società

interamente in mano pubblica). In cambio di tali atti, Dalla Pozza prometteva a
Gay ed ad un suo amico, tale Quaranta, un sensibile sconto per l’acquisto di una
cucina della sua azienda. Nel provvedimento di custodia vengono trascritte varie
intercettazioni, tra cui una tra Gay e Deserti nella quale il primo sembra premere
per la valutazione positiva del progetto Arc Linea con l’argomento che si tratta di
“uno degli unici progetti validi veramente del Ministero… di promozione…”
nonché quelle dalle quali emerge che il Gay, quando parla con la moglie,
dimostra di attendersi un consistente sconto sull’acquisto di una cucina.
15 Sulla base della esposizione di tali dati, nell’ordinanza si afferma la
sussistenza di gravi indizi a carico di Deserti del reato di corruzione propria di cui
al capo 3.

16 Il gip, ritenuto che quanto esposto dimostrasse anche un evidente rischio
di reiterazione di analoghe condotte dimostrando l’inserimento del ricorrente in
un contesto dedito allo scambio di favori, gli applicava gli arresti domiciliari.

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emerge che °berti offre a Gay i due soggiorni di fine settimana, già sopra citati,

17 II Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 4 gennaio 2013,
confermava la sussistenza di gravi indizi di responsabilità motivando
essenzialmente con rinvio alla ordinanza impugnata da cui risultava che il
“Deserti agisca, quale presidente della istituita commissione, nella
consapevolezza di pressioni esercitate da operatori privati anche attraverso
soggetti apparentemente estranei al procedimento amministrativo, in palese
violazione dei doveri di trasparenza e imparzialità che sempre devono essere
osservati nell’esercizio delle pubbliche funzioni”, richiamando in particolare alcuni
invece, le escludeva rilevando la assenza di benefici diretti derivanti dagli atti
corruttivi in favore di Deserti, lo svolgimento da parte di questi di un ruolo non
significativo nonché il tempo trascorso dai fatti e la cessazione dell’attività presso
il Ministero, essendo il Deserti attualmente un dirigente privato.
18 Pertanto annullava la misura cautelare.
19 Contro tale provvedimento propongono ricorso sia il P.M. che il Deserti a
mezzo del proprio difensore.
20 Con il proprio ricorso, il pubblico ministero deduce la mancanza,
contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione nonché la
violazione di legge dichiarando che il “Deserti continua a ricoprire cariche
pubbliche di primaria importanza essendo direttore generale del Consorzio del
Parmigiano Reggiano ente Pubblico”.
21 Ritiene, poi, erronea la valutazione del Tribunale del Riesame che ritiene
significativo che il Deserti non abbia beneficiato personalmente di utilità e ne
sminuisce il ruolo.
22 Chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui
esclude le esigenze cautelari e la necessità della misura cautelare applicata dal
g i p.
23 In riferimento a tale ricorso, la difesa ha presentato memoria con la
quale, pur rilevando che il PM non ha offerto prova alcuna della presunta attività
per conto del Consorzio Parmigiano Reggiano, conferma che Deserti svolge
attualmente tale incarico – incarico di cui aveva riferito la stessa difesa in sede di
motivi scritti di riesame – e sviluppa argomenti sia per dimostrare che il
consorzio è un ente privato che per dimostrare la assenza, comunque, di
esigenze cautelari.

24 Con il proprio ricorso Deserti, invocando il proprio diritto ed interesse,
pur a fronte della revoca della misura per carenza di esigenze cautelari, ad un
provvedimento che, a definizione della propria richiesta di riesame, accerti la
mancanza originaria delle condizioni di applicabilità di cui all’art. 273 cod. proc.
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elementi che riteneva maggiormente significativi. Quando alle esigenze cautelari,

pen. ai fini della richiesta di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. , deduce con
unico motivo la assoluta mancanza di motivazione nonché l’erronea applicazione
della legge penale in relazione agli articoli 319 e 43 cod. pen.. Rileva di aver
esposto ampiamente in sede di motivi scritti di riesame i propri argomenti a
sostegno della assenza di gravità indiziaria non avendo alcuna consapevolezza di
vantaggi offerti ad altri e non avendo avuto alcun vantaggio personale, ma il
Tribunale non ha tenuto conto di tali argomenti limitandosi a richiamare il
provvedimento impugnato senza valutarne il contenuto. Nè vi è stata risposta in
particolarmente adoperato per restringere i criteri di concessione dei contributi.
Pertanto chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

25 il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato.
26 Difetti, a fronte degli argomenti dell’ordinanza impugnata sui quali è
fondata la affermazione della assenza di esigenze cautelari, ovvero il ruolo
minore del ricorrente ed il dato che non risulta aver ricevuto proprie utilità a
fronte dell’attività illecita, il P.M. si limita ad affermare genericamente che ciò
non è vero (“appare erroneo …”).

Quanto poi al nuovo argomento – lo

svolgimento di attività per il Consorzio Parmigiano Reggiano – che dovrebbe
dimostrare l’attuale pericolo che il ricorrente possa commettere nuovi reati,
l’ufficio ricorrente fa semplicemente riferimento alle dichiarazioni della difesa
sulla attuale attività lavorativa del Deserti, aggiungendovi le proprie valutazioni
in ordine alla natura di ente pubblico del consorzio per il quale lavora il Deserti,
ma senza alcuna considerazione sui suoi effettivi compiti gestionali.
27 Quindi, poiché il PM fa riferimento al materiale probatorio ed agli
argomenti della difesa in sede di riesame, confermati nella memoria sopra citata,
In assenza di diversa prova, o anche di mera allegazione contraria, non è affatto
smentita la dichiarazione della difesa che riferisce che il Deserti non svolge
alcuna attività decisoria e di rappresentanza esterna dell’ente che gli consenta di
compiere attività delittuose del tipo di quelle contestate.
28 Il Ricorso di Deserti è, invece, fondato.
29 Innanzitutto, conformemente a quanto richiesto, va valutata
positivamente la sussistenza dell’interesse della parte ad ottenere un
provvedimento che escluda la ricorrenza originaria delle condizioni per
l’emissione della misura cautelare (In tema di ricorso avverso il provvedimento
applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta
inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente
a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale
pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta

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ordine alla documentazione prodotta che dimostrava che il ricorrente si era

detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata
deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe
dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente
dall’interessato. (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 – dep. 01/03/2011, Testini,
Rv. 249002)
30 Il ricorso deve essere perciò ritenuto ammissibile riconoscendosi il diritto
del Deserti ad ottenere una pronunzia di merito da parte del Tribunale del
Riesame sulla eventuale carenza originaria di gravi indizi di colpevolezza.
carenza di motivazione:
32 La stessa sarebbe sia caratterizzata da carenza in assoluto della
motivazione in sé che dalla totale assenza di risposta agli articolati motivi scritti
di cui alla memoria depositata in sede di udienza camerale ex art. 309 cod. proc.
pen..
33 In linea generale si osserva che il provvedimento impugnato appare
effettivamente connotato da una motivazione assai generica, difetto che non è
certamente risolto dal mero ed acritico richiamo al provvedimento impugnato,
non essendovi affatto una integrazione reciproca delle motivazioni risultando
l’ordinanza genetica l’unico atto che espone le circostanze e le valutazioni
fondanti l’applicazione della misura. Del tutto evidente è, poi, la assenza di
risposte nell’ordinanza del Tribunale del Riesame ai motivi specifici della difesa,
salvo per riferimenti minimi per i quali, comunque, mancano adeguati
approfondimenti.
34 Per tale ragione nella esposizione dei fatti si è fatto essenzialmente
riferimento al contenuto della ordinanza di custodia la quale, si anticipa, è a sua
volta carente di motivazione limitandosi sostanzialmente alla sintesi delle attività
della polizia giudiziaria riconoscendo erroneamente a tale elencazione di
circostanze la adeguata capacità di dimostrare l’ipotesi di accusa. Eppure non si
è di fronte a vicende di palmare evidenza nel senso della fondatezza dell’accusa
che possano giustificare e rendere adeguata una motivazione così semplificata;
nel caso del Deserti, anzi, è stata sostanzialmente omessa la stessa indicazione
degli elementi che fondavano la notizia di reato a suo carico.
35 Tale carenza di motivazione della ordinanza di custodia si riverbera,
ovviamente, sull’ordinanza impugnata che, come detto, né la integra né in alcun
altro modo dimostra che vi sia stata una congrua ed autonoma valutazione del
materiale di indagine nell’esercizio della funzione propria del giudice del riesame.
36 Si passa quindi a valutare le singole vicende oggetto di contestazione,
osservandosi in termini generali che:

6

31 L’ordinanza impugnata viene contestata dalla difesa sotto due profili di

- per tutte ricorre comunque il citato difetto di motivazione consistente nella
mera trascrizione degli esiti delle indagini affermandone immotivatamente la
immediata capacità dimostrativa dei reati contestati.
– Non sono stati indicati gli elementi indiziari sulla cui base è stato
determinato il rapporto fra l’ammissione ai contributi (sul relativo procedimento
amministrativo non risulta alcuna analisi nei provvedimenti giurisdizionali) ed i
vari vantaggi economici in favore di persone diverse dal Deserti. Questa carenza
ha ulteriore rilievo perché emerge dal contenuto complessivo della ordinanza
contestati con l’ordinanza di custodia, tra cui i tre qui in valutazione (che, in
realtà, per quanto riguarda il ricorrente, sarebbero stati da lui commessi in unico
contesto con il medesimo decreto del 14 dicembre), si collocano in una
situazione di gestione amministrativa del Ministero alquanto opaca, anche con
riferimento ad iniziative ed entità delle spese ad esse destinate; per cui, in tale
situazione di palese carenza motivazionale, le imputazioni finiscono per apparire
maggiormente una giustapposizione di casi di “dare” e casi di “avere” senza una
individuazione di causali e collegamenti.
37 Passando alle singole contestazioni mosse a Deserti:
38 Quanto al capo C),
Né nel provvedimento impugnato né in quello richiamato sono indicate
le ragioni per le quali l’ ammissione al contributo della società “Studio
Ega” sia atto contrario ai doveri di ufficio mancando quindi la stessa
indicazione di quale fosse la notizia di reato a carico del Deserti, non
potendosi apoditticamente riconoscere alcun significato al semplice
“proporre e votare favorevolmente”. Non è neanche sufficiente, come fa

l’ordinanza impugnata, trascrivere le massime della giurisprudenza di
questa Corte che fa rientrare nell’atto contrario anche la “messa a
disposizione della funzione”, senza alcuna indicazione del collegamento
tra le massime ed il caso concreto.
Si sostiene che i segretari della commissione avrebbero “influito” sulla
approvazione ma è evidente che l’influire” è ciò che andava provato, e
non la prova. è invece stato del tutto omessa la indicazione (e quindi la
valutazione) degli elementi indiziari acquisiti in corso di indagini che
hanno consentito di affermare che vi sia stata tale influenza determinante
nei confronti del ricorrente; nonché la indicazione degli elementi fattuali
e/o logici che hanno consentito di affermare che costui fosse consapevole
della promessa di utilità economiche in cambio del provvedimento
favorevole alla “Studio Ega”, non ricorrendo, nel caso di specie, neanche
l’indizio che poteva essere rappresentato da eventuali vantaggi economici
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cautelare richiamata dal provvedimento impugnato che tutti i numerosi fatti

in suo favore. Al riguardo non appare esaustivo il rinvio del gip (pag. 242
o.c.c.) alla lettura delle intercettazioni trascritte nell’atto perché, al di là
della assenza del necessario vaglio critico, questa evidente
consapevolezza non si ha dalla mera lettura di alcuna delle intercettazioni
suddette (si veda dopo per l’intercettazione 4861, l’unica cui fa
riferimento specifico l’o.c.c.).
In conclusione per tale capo risulta, allo stato, mancare la necessaria
specificazione delle condotte ed i relativi elementi indiziari con riferimento
condotta, ed i relativi Indizi, che viene genericamente descritta quale
“influenza”; e, ovviamente, in assenza di indicazione dei necessari dati
fattuali, manca il relativo vaglio critico e la conseguente motivazione.
39 Quanto al capo 3:
Né nel provvedimento impugnato né in quello richiamato sono riportati
o richiamati gli elementi di indagine dai quali risulta che la ammissione al
contributo della società gestita da °berti Lorena Giselle fosse atto
contrario ai doveri di ufficio mancando quindi la stessa indicazione di
quale fosse la notizia di reato a carico del Deserti, non potendosi
apoditticamente riconoscerla nella condotta di “valutare favorevolmente
le istanze di ammissione a contributo …”. Anche in questo caso vale
l’osservazione di cui al capo C) quanto alla mera indicazione, nel
provvedimento impugnato, della giurisprudenza che definisce ratto
contrario ai doveri di ufficio”.
Invero, si sostiene che tale Gay abbia dato “impulso” ai membri della
commissione: ma di tale affermazione fatta nel capo di imputazione,
anche solo per comprendere cosa si intendesse per “impulso”,

non si

offre alcun dato fattuale e conseguente spiegazione. Anche in questo caso
non sono riportati nei provvedimenti gli elementi sulla scorta dei quali il
Tribunale del Riesame conclude che “Deserti agisca, quale presidente
della istituita commissione, nella consapevolezza di pressioni esercitate
da operatori privati anche attraverso soggetti apparentemente estranei al
procedimento amministrativo; soprattutto per ricollegare i soggiorni in
“lussuosa struttura ricettiva” del Gay – presunto prezzo del reato – alla
condotta di Deserti.
In conclusione per tale capo risulta, allo stato, mancare la necessaria
specificazione delle condotte ed i relativi elementi indiziari con riferimento
alle anomalie del procedimento amministrativo, 1″indicazione di cosa sia
la condotta, ed i relativi indizi, che viene genericamente descritta quale
“valutare favorevolmente” e dare “impulso”; e, ovviamente, in assenza di
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alle anomalie del procedimento amministrativo, l’indicazione di cosa sia la

indicazione dei necessari dati fattuali, manca il relativo vaglio critico e la
conseguente motivazione
40 Quanto al capo K:
mentre si individua una attività irregolare del Gaudiano (avere alterato
l’ordine di trattazione delle pratiche), resta generica la descrizione della
presunta condotta illecita di Deserti (per aver approvato il progetto
“d’accordo con 11 Gay”), non risultando né definito né intuibile tale accordo

e se la contrarietà ai doveri di ufficio risiedesse nella ammissione a
varie pratiche. Invero il gip fa rinvio alla intercettazione 4861 cui
riconosce la capacità di evidenziare la fondatezza dell’accusa ma, in
realtà, il contenuto apparente del dialogo, in assenza di un adeguato
vaglio critico, è un altro; difatti, Gay dice al Deserti che il progetto di “Arc
Linea” è uno dei pochi validi laddove, per potere tale intercettazione
essere idonea a sostenere la tesi di accusa contro il ricorrente, il
contenuto avrebbe dovuto fare comprendere ben altro; ovvero che, pur
se il progetto non era meritevole di accoglimento a contributo, andava
invece approvato poiché Gay, in cambio, avrebbe potuto ricevere uno
sconto significativo sull’acquisto di una cucina. Anche quanto al preteso
vantaggio economico, non si indica l’entità dello sconto, circostanza
necessaria per comprendere, in assenza di elementi diretti per ritenerla il
prezzo della corruzione, se si tratta di uno sconto “anomalo”, ricollegabile
sinallagmaticamente all’atto contrario ai doveri di ufficio, o di un più
generico “forte” sconto che ben può essere sganciato da una
controprestazione illecita.
In conclusione anche per tale capo risulta, allo stato, mancare la
necessaria specificazione delle condotte e relativi elementi indiziari con
riferimento alle anomalie del procedimento amministrativo, 1″indicazione
di cosa sia la condotta, ed i relativi indizi, che viene genericamente
descritta quale approvazione del progetto “d’accordo con il Gay”; e,
ovviamente, in assenza di indicazione dei necessari dati fattuali manca il
relativo vaglio critico e la conseguente motivazione.
41 In conclusione tutte le carenze nella indicazione del materiale indiziario a
sostegno della tesi di accusa e le carenze di motivazione non consentono di
ritenere in alcun modo definiti i fatti oggetto di contestazione ed il ruolo del
ricorrente nei vari casi.
42 Per la individuazione e valutazione degli indizi, quindi, si rende
necessario l’annullamento con rinvio per nuovo esame dovendo il Tribunale del
9

contributo in sé o nel mancato rispetto dell’ordine di trattazione delle

Riesame, nell’ambito della propria funzione di giudice di merito, trarre dagli atti
gli elementi in grado di colmare le lacune nella individuazione ed esposizione
degli elementi fattuali a sostegno della tesi di accusa, quali sopra indicati, e, se
del caso, motivarne la rilevanza nei confronti del Deserti. Tale nuovo esame
dovrà anche tenere doverosamente conto degli argomenti specifici dedotti dalla
difesa per affermare la inconsistenza delle accuse nel confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM e annulla l’ordinanza impugnata e

Deserti

deciso 1’8 aprile 2013

rinvia Per nuovo esame al tribunale di Roma in accoglimento del ricorso di

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