Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24274 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24274 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Romania Giorgio, nato a Gioiosa Ionica il 17/10/1954;
avverso la sentenza del 04/04/2013 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
con rinvio per i capo A e per la rideterminazione della pena;
udito per l’imputato l’avv. Antonio Cimino, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.5.2012 il G.U.P. del Tribunale di Locri dichiarò
Romania Giorgio responsabile dei reati di tentato omicidio, rapina aggravata,
violenza privata, porto ingiustificato di un coltello, danneggiamento, minaccia
aggravata, tentata estorsione e altra minaccia aggravata, unificati sotto il vincolo
della continuazione e – con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla
pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed € 1.200,00 di multa.

Data Udienza: 05/06/2014

2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con
sentenza del 4.4.2013, in riforma della pronunzia di primo grado, assolse
l’imputato dal reato di tentato omicidio perché il fatto non sussiste e determinò
la pena per i residui reati in anni 4 mesi 10 di reclusione ed C 1.200,00 di multa.

3 Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del reato di
rapina aggravata, minaccia e tentata estorsione quale esercizio arbitrario
delle proprie ragioni; infatti l’imputato intendeva solo interrompere i

2. vizio di motivazione in relazione al contrasto fra la valutazione di
attendibilità di alcune dichiarazioni del teste Talarico e non di altre; in
particolare la Corte territoriale ha rilevato che il predetto teste riferisce
minuziosamente sugli stessi fatti in maniera diversa; in relazione
all’imputazione di tentato omicidio, dalla quale l’imputato è stato assolto,
la Corte d’appello ha ritenuto che la descrizione di Talarico sul punto
poteva essere frutto di suggestione;
3. contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità
dei testi Ferrigno e Tarzia; la Corte di merito avrebbe travisato il
contenuto di una dichiarazione di Ferrigno che riguardava solo costui,
attribuendo il disinteresse anche Tarzia sulla scorta di una frase attribuita
a costui ma pronunziata da Talarico; in tal modo ha motivato su una
prova non esistente agli atti;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di
valutazione della prova, posto che la minaccia con un coltello è stata
desunta solo dalle dichiarazioni della persona offesa Agostini Oscar e dal
teste Talarico e non riferita da altri testi; non vi sarebbero riscontri
all’affermazione secondo la quale, dopo la morte del padre dell’imputato,
il terreno oggetto della recinzione fosse stato affidato da Agostini a Scali;
solo Agostini riferisce in merito alla proposta di acquisto del terreno da
parte del nipote di Romania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
La Corte territoriale ha argomentato che l’assunto dell’imputato di aver agito
nella convinzione di esercitare un preteso diritto, essendo egli convinto di aver
usucapito il terreno in relazione al quale si sono svolti i fatti era smentito dalle
risultanze probatorie. Infatti, secondo la Corte di merito, contrariamente

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lavori di recinzione di un terreno sul quale vantava diritti;

all’assunto dell’imputato di aver coltivato il terreno a lungo, il proprietario del
fondo ha riferito che tale fondo dal 1980 al 2008 era stato coltivato da Scali
Raffaele. La pretesa di Romania non poteva perciò (secondo i giudici di merito)
fondarsi sul fatto che in precedenza il padre dell’imputato fosse stato colono su
quel fondo.
Si tratta di valutazione di merito motivata in modo non manifestamente
illogico (e quindi incensurabile in questa sede) e non vi è in essa alcuna
violazione di legge.

di merito.
È legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e
l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la
credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza
fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la
prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed
adeguatamente riscontrate e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti
della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con
altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa
credibilità del dichiarante. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010 dep.
27/01/2011 Rv. 249200. In motivazione la Corte ha precisato che è comunque
onere del giudice dare conto con adeguata motivazione delle ragioni che lo
hanno indotto alla valutazione frazionata).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto frutto di suggestione solo
le dichiarazioni di Talarico relative al pericolo di investimento, ai fini
dell’esclusione del tentato omicidio, con motivazione non manifestamente
illogica.

3. Il terzo motivo di ricorso è generico.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della
“autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che
intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale
ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa
trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non
consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo
apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del
26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).
Nel caso in esame non sono stati né trascritti né allegati i verbali degli atti
che si assumono travisati.

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\,_

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
condiviso dal Collegio, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del
libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte
offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la
medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se
non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere
assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento
controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente

dubitare della sua attendibilità (Cass. Sez. 3 sent. n. 22848 del 27.3.2003 dep.
23.5.2003 rv 225232).
Nel caso in esame i giudici di merito non hanno ravvisato elementi che
inducessero a dubitare delle dichiarazioni delle persone offese, sicché non erano
necessari riscontri.
Le residue considerazioni sono censure di merito non consentite in questa
sede.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/06/2014.

neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a

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