Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24273 del 13/02/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24273 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

A.A.

B.B.

avverso la sentenza emessa il 01/07/2013 dalla Corte di appello di Firenze

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di A.A. e B.B. ricorre avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza di condanna emessa nei

Data Udienza: 13/02/2015

confronti dei suoi assistiti dal Tribunale di Livorno, in data 16/06/2010: gli
imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta documentale, in
ipotesi commesso quali amministratori di fatto della s.a.s. XX., dichiarata fallita nel marzo 2006.
Nella motivazione della sentenza la Corte territoriale segnalava che non
poteva trovare accoglimento una eccezione difensiva concernente un presunto
vizio formale verificatosi alla ricordata udienza dibattimentale del 16/06/2010,
quando era stata ritenuta ingiustificata l’omessa comparizione del difensore di

presentata da quest’ultimo il giorno precedente, per quanto fosse stata rinvenuta
dopo l’udienza, risultava avanzata a mezzo telefax (ovvero unostrumento, pur
ammettendone la ritualità, «di per sé non sicuro per garantire la sicurezza della
immediata presa in carico da parte dell’ufficio addetto al dibattimento») e si
riferiva ad un impedimento che non era possibile intendere fosse stato
“prontamente comunicato”.
Quanto al merito degli addebiti, i giudici di secondo grado esponevano che
gli elementi di responsabilità a carico degli appellanti dovevano ricavarsi dalle
dichiarazioni rese dal padre del coimputato S.S. e da L.L., precedente socia accomandante, nonché dalla testimonianza della
commercialista incaricata di tenere le scritture della società in questione, la quale aveva fra l’altro riferito di avere avuto contatti con
entrambi i fratelli, e che B.B. aveva sottoscritto due ricevute attestanti
il ritiro della predetta documentazione. Il complesso di tali acquisizioni
istruttorie non poteva intendersi scalfito dalle decisioni del Tribunale civile di
Livorno, di rigetto della estensione della dichiarazione di fallimento, sia perché
fondate su elementi parziali rispetto a quelli emersi in sede penale, sia per
l’autonomia dei rispettivi giudizi.
Nell’interesse dei ricorrenti la difesa lamenta:
violazione degli artt. 420-ter e 107 cod. proc. pen.
Secondo il difensore dei A.A.B.B., la Corte di appello non avrebbe
comunque affrontato il problema della dedotta omessa pronuncia del
Tribunale sulle ragioni del rinvio di cui all’istanza difensiva del
15/06/2010; inoltre, sarebbe palesemente viziata l’indicazione, nel
verbale dell’udienza tenutasi il giorno 16, dell’intervenuta rinuncia al
mandato da parte dell’Avv. Vecchio, con la conseguente designazione di
nuovo difensore nella persona dell’Avv. Puppo, nominato di ufficio, in
quanto il primo non aveva fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia
(né si erano verificate le altre situazioni previste dall’art. 107 del codice di
rito), documentando anzi il proprio legittimo impedimento

2

fiducia dei A.A.B.B., Avv. Vecchio: ciò in quanto una richiesta di rinvio

travisamento della prova
La Corte territoriale non avrebbe compreso la portata della
documentazione allegata all’atto di appello, attraverso la quale erano
state ricostruite le vicende che avevano portato alla richiesta di estendere
il fallimento agli odierni ricorrenti (richiesta rigettata con riferimento ad
entrambi). Osserva la difesa, ricordando come la Corte di appello avesse
immotivatamente fondato il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni
del coimputato e della L.L., che «in linea di principio è condivisibile che vi

civile favorevole impone al giudice penale di descrivere la condotta che ha
integrato il reato.—Riferire che i A.A.B.B. hanno avuto un’ingerenza
nella compagine sociale non significa che costoro hanno concorso nel
reato».
Il ricorso analizza quindi gli spunti offerti dalla sentenza di questa
Sezione, n. 47502 del 24/09/2012 (ric. Corvetta), segnalando che i
principi di diritto ivi affermati, sia pure se relativamente ad un caso di
bancarotta fraudolenta per distrazione, debbono intendersi validi anche
nella presente fattispecie.

Considerato pertanto che quello sanzionato

dall’art. 216 legge fall. è comunque un reato di evento, e che il
presupposto della dichiarazione di fallimento

– ovvero lo stato di

insolvenza – deve essere conseguenza della condotta contestata, oltre
che oggetto di previsione e volizione, la Corte territoriale avrebbe «errato
nel non compiere alcun accertamento sul nesso causale tra le condotte
ascritte agli imputati (generalmente indicate come ingerenze nella
gestione) e le vicende relative alla mancata tenuta dei documenti
contabili, ed in particolare a non compiere una attenta verifica sulla
possibile interruzione del nesso causale determinata dalle modifiche della
compagine sociale, specie alla luce della dichiarazione del Tribunale civile,
che ha escluso alcuna “corresponsabilità” dei fratelli A.A.B.B.»
illogicità della motivazione
In ordine alla mancata derubricazione dell’addebito nel meno grave delitto
di bancarotta semplice, la difesa segnala che l’assunto di un disegno dei
ricorrenti, dolosamente orientato a rendere impossibile la ricostruzione
del patrimonio della società, deve ritenersi in palese contraddizione con le
risultanze documentali evidenziate nei motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3

sia autonomia fra il giudizio civile e quello penale, ma un pronunciamento

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 In ordine al presunto vizio formale di cui al primo motivo di doglianza,
dall’esame degli atti emerge che:
– il 15/06/2010, alle ore 12:15, l’Avv. Giovanni Vecchio inviò alla Cancelleria del
Tribunale di Livorno un fax recante una sua richiesta di rinvio della trattazione
del processo a carico degli imputati, prevista per l’indomani, perché impegnato
dinanzi a questa Corte in un procedimento de libertate;
– l’Avv. Vecchio, che era l’unico difensore degli odierni ricorrenti, aveva ricevuto

legittimità, avviso allegato in copia al suddetto fax (da cui risultavano gli estremi
della notifica);
– in occasione dell’udienza del 16/06/2010, nessuno presso il Tribunale di
Livorno si avvide della istanza di rinvio appena ricordata, tanto che il collegio
prese atto della mancata comparizione dell’Avv. Vecchio – intesa, come da
attestazione a verbale, financo rinuncia al mandato – e provvide a nominare ex
art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio per i A.A.B.B. (l’Avv.
Ettore Puppo, già nominato in precedenza ai sensi del comma 4);
– il giudizio di primo grado venne definito appunto il 16/06/2010, con l’emissione
della pronuncia poi appellata: nell’intestazione, gli imputati venivano comunque
indicati come difesi di fiducia dall’Avv. Vecchio (che poi avrebbe presentato i
motivi di gravame);
– il 21/06/2010 il fax di cui sopra veniva “rinvenuto” dal dirigente della
Cancelleria, e nella motivazione della sentenza di primo grado tale data era
evidenziata come quella di effettiva ricezione della richiesta de qua, ribadendosi
che l’Avv. Puppo era stato nominato ai sensi del menzionato art. 97, comma 1
(anche in virtù dell’assenza dell’Avv. Vecchio già in occasione dell’udienza
precedente).
A fronte di tali risultanze, la Corte di appello evidenzia che, pur aderendo
all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il telefax può intendersi strumento
idoneo per comunicazioni di impedimento del difensore, l’istanza di rinvio
formulata dall’Avv. Vecchio con le descritte modalità doveva ritenersi non
tempestiva: osserva, in particolare, che il difensore di fiducia degli imputati «pur
avendo avuto conoscenza dei concomitante impegno professionale in data
21/05/2010, faceva trascorrere inutilmente oltre tre settimane senza comunicare
alcunché al Tribunale di Livorno, decidendo di inviare la missiva relativa
all’impedimento solo nella tarda mattinata del giorno precedente l’udienza».
Motivazione, in vero, ineccepibile sul piano del rispetto delle regole processuali,
laddove l’art. 420-ter del codice di rito impone che la situazione di impedimento
sia “prontamente comunicata”.

4

in data 21/05/2010 l’avviso concernente l’udienza fissata dal giudice di

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare, ed in
molteplici occasioni, che «in tema di impedimento a comparire del difensore, il
giudice deve valutare la tardività della comunicazione dell’impedimento (nella
specie, rappresentato da un concomitante impegno professionale) non in
relazione alla data rispetto alla quale l’impegno viene fatto valere, ma in
relazione al momento in cui è insorta la causa dell’impedimento medesimo ed il
difensore ne è venuto a conoscenza» (Cass., Sez. III, n. 40193 del 27/09/2007,
Concas, Rv 238004).

difesa, può inoltre reputarsi sia derivato dall’erronea indicazione dell’Avv. Puppo,
nel verbale di udienza e nella motivazione della sentenza di primo grado, come
unico difensore (di ufficio) dei A.B., a seguito della presunta rinuncia al
mandato da parte dell’Avv. Vecchio. Come già evidenziato, nell’epigrafe della
sentenza del Tribunale quest’ultimo risultava ancora – correttamente difensore degli imputati, tanto che l’appello fu da lui sottoscritto e presentato (ed
egli venne anche ammesso a produrre, in occasione del giudizio di secondo
grado, la documentazione che sostenne di non aver potuto far acquisire dal
Tribunale a causa della mancata partecipazione all’udienza del 16/06/2010).
Vero è che la Corte territoriale non ha sottolineato, sul punto, la erroneità della
prima decisione, ma «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al
vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte
stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio
controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che
non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non
motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di
norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente» (Cass., Sez.
V, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv 255515; v. anche Cass., Sez. V, n.
15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv 221322, secondo cui – se con il ricorso per
cassazione viene censurata l’applicazione di una norma processuale – «non ha
alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non,
correttamente motivata dal giudice di merito»).
1.2 La motivazione adottata dalla Corte territoriale si sottrae, poi, alle
censure della difesa in ordine alla ritenuta veste di amministratori di fatto da
riconoscere agli imputati.
La Corte di appello sottolinea infatti che gli elementi a carico dei A.B.
non derivano soltanto dalle dichiarazioni dello S.S. e della L.L., ma anche da
quelle rese dalla commercialista incaricata della tenuta della contabilità:
parimenti evidenziati appaiono i particolari che B.B. era stato socio
accomandatario sino al 25/07/2000, vale a dire in concomitanza con il

5

Nessun effetto concreto, in termini di potenziale pregiudizio ai diritti della

manifestarsi dello stato di insolvenza e con il ritiro da parte sua delle scritture,
mai rese disponibili agli organi della procedura, e che A.A. aveva
provveduto a ordinativi di mezzi ed a sottoscrivere sia fatture che documenti di
trasporto. Il compendio delle deposizioni dei vari soggetti escussi indicava
pertanto (v. pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata) una stabile e
continuativa ingerenza di entrambi i ricorrenti nella gestione della società, come
richiesto dall’art. 2639 cod. civ.
A nulla rileva, per converso, la circostanza che in sede civile non vi sia stata

«risponde dei delitti di bancarotta anche l’amministratore di fatto che abbia
esercitato in concreto poteri di amministratore di una società in nome collettivo D
in accomandita semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualità di socio
illimitatamente responsabile, può non essere stato dichiarato fallito in proprio»
(Cass., Sez, V, n. 43036 del 13/10/2009, Gennari, Rv 245435). La
giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che «in tema di reati
fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non
preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il
divieto di immissione nell’attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto
di bancarotta fraudolenta ascritto all’accomandatario, essendo sufficiente ai fini
della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 216 legge fall. lo svolgimento di
attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell’impresa, che
implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali» (Cass., Sez. V, n.
44103 del 28/09/2011, Melis, Rv 251126).
Del tutto inconferenti si rivelano le argomentazioni della difesa che traggono
spunto dai principi affermati nella sentenza Corvetta, sopra ricordata. I temi ivi
affrontati in punto di nesso causale ed elemento psicologico, peraltro
diversamente risolti dalla giurisprudenza successiva, riguardano infatti l’ipotesi
delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ricostruita
quale reato di evento; non a caso, nel corpo della motivazione di quella
pronuncia si avverte espressamente che «si pone […] una questione di
compatibilità della tesi che vede il fallimento quale evento del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale con la diversa fattispecie della bancarotta documentale,
ma poiché si tratta di due reati distinti, nulla impedisce che il fallimento svolga
nei due casi una funzione diversa».
1.3 Quanto infine alla omessa derubricazione dell’addebito, la censura di cui
all’ultimo motivo di ricorso risulta prospettata in termini generici, attraverso la
considerazione che le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine al dolo
sarebbero smentite dalla documentazione prodotta (senza illustrare in alcun
modo le ragioni, desumibili dai documenti de quibus, che fonderebbero la

6

estensione della dichiarazione di fallimento nei riguardi degli imputati, atteso che

lamentata contraddittorietà).

Peraltro, per l’affermazione della penale

responsabilità non è necessario pervenire alla conclusione che la condotta degli
imputati fosse “preordinata” ad impedire una effettiva ricostruzione del
movimento degli affari, come – secondo quanto si argomenta nel ricorso avrebbe ritenuto la Corte di appello.
Anni addietro, la giurisprudenza di questa Corte affermava che «per la
configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di
libri e scritture contabili, per espresso dettato dell’articolo 216, primo comma n.

di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori,
mentre per le ipotesi_ di li- regalare tenuta della contabilità, carett2rizzate dalla
tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto invece il dolo intenzionale,
perché la finalità dell’agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa
fattispecie oggettiva – l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari
dell’impresa – anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la
consumazione del reato, quale è il pregiudizio per i creditori» (Cass., Sez. V, n.
5905 del 06/12/1999, Amata, Rv 216267; v. anche, nello stesso senso, Cass.,
Sez. V, n. 21075 del 25/03/2004, X.). Le pronunce degli anni successivi,
ferma restando la necessità del dolo specifico per le sole ipotesi di sottrazione,
distruzione o falsificazione della contabilità (v. Cass., Sez. V, n. 21872 del
25/03/2010, Laudiero), hanno invece superato l’orientamento secondo cui
l’irregolare tenuta delle scritture, rilevante ex art. 216, comma primo, n. 2, legge
fall., presuppone il dolo intenzionale: si è infatti precisato che il reato de quo
«richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la
confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle
vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà
di impedire quella ricostruzione» (Cass., Sez. V, n. 5264 del 17/12/2013,
Manfredini, Rv 258881; v. altresì, già nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 22109
dell’11/05/2005, Veronesi).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di entrambi gli imputati al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi, e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese
processuali.

7

2, della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo

Così deciso il 13/02/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA