Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24270 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24270 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Giordano Angelo, nato a Ganci il 12/6/1964
avverso la sentenza 29/10/2013 della Corte d’appello di Palermo, I sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il
reato è estinto per prescrizione.
udita per le parti civili, Scancarello Giuseppe e Pupillo Antonina, l’avv. Maria
Cento, quale sostituto processuale dell’avv. Giuseppe Chichi, la quale ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Maria Del Grosso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 29/10/2013, la Corte di appello di Palermo,
1

Data Udienza: 15/05/2014

giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di
Palermo, Sezione distaccata di Cefalù, in data 8/2/2008, dichiarava Giordano
Angelo colpevole del reato di cui all’art. 388, II comma, cod. pen. a lui
contestato e, concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di
€.600,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle
costituite parti civili , da liquidarsi in separata sede.

2.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38169/11 aveva annullato

dichiarato Giordano Angelo colpevole del reato ascrittogli, censurando la
sentenza impugnata per omessa valutazione di una circostanza decisiva,
relativa alla conduzione in affitto dei terreni di proprietà del Giordano da
parte della Cooperativa Agricoltura e Servizi. La Corte d’appello, in sede di
rinvio, rilevava che il contratto d’affitto riguardava altre particelle
(contrassegnate dai n. 69 e 45), mentre l’ordinanza di reintegro del
possesso riguardava le particelle 37 e 38. Dichiarava, pertanto Giordano
Angelo colpevole del reato di elusione di un provvedimento del giudice civile
con le conseguenti statuizioni.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

deducendo vizio della motivazione per travisamento della prova. Al
riguardo eccepisce che la lettura operata dalla Corte territoriale delle
dichiarazioni del teste Sanfilippo è contraddetta dal verbale di trascrizione
delle medesime dichiarazioni dalle quali emerge che tutti i fondi dei fratelli
Giordano, nessuno escluso, sono condotti in affitto dal 2000, dapprima
dalla Cooperativa Agricoltura e Servizi e poi dalla Cooperativa System.
Deduce inoltre che la Corte sarebbe incorsa in un errore nella lettura delle
mappe catastalii, non considerando che la particella 69 coincide con la
particella 37b derivante dal frazionamento della particella 37 e che la
particella 38 è stata frazionata nelle sub particelle 144 e 145.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2.

La Corte d’appello ha sostanzialmente eluso le prescrizioni della

2

la sentenza 15/4/2009 con la quale la Corte d’appello di Palermo aveva

sentenza di rinvio in ordine all’obbligo di verificare la circostanza relativa
all’accertamento se il fondo oggetto dell’intervento di manomissione della
servitù di passaggio fosse condotto in affitto da terzi, mediante una
motivazione viziata da contraddittorietà con le emergenze processuali.
Risulta dagli atti, infatti, che il teste Sanfilippo ha dichiarato che la
Cooperativa Agricoltura e servizi aveva preso in affitto dal 2000 tutti i
terreni dei fratelli Giordano che ricadono nell’agro di Geraci. La Corte,

risulta dagli atti che nel foglio di mappa n. 51, recante il timbro del
13/8/2002, la particella n. 69 coincide con la particella n. 37b, a seguito di
frazionamento della particella 37.

3.

Di conseguenza la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata

con rinvio. Tuttavia, poiché il reato si è prescritto in data 3/1/2014 (termine
massimo di prescrizione al 15/5/2013 prorogato di mesi 7 e gg. 18 per la
sospensione del dibattimento dal 19/9/2012 al 7/5/2013), la sentenza deve
essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4.

Per quanto riguarda le statuizioni civili, nel caso di specie non può

trovare applicazione la regola di cui all’art. 578 cod. proc. pen. che prevede
che <>.

5.

Nella fattispecie in esame, infatti, l’accertamento della responsabilità

dell’imputato compiuto dalla Corte d’appello, presenta i vizi che sono stati
sopra rilevati e che avrebbero comportato l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata se il reato – nel frattempo – non si fosse prescritto. Di
conseguenza questa Corte non può valutare – ai fini civili – se sussista o
meno la penale responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto.

6.

Per conseguenza la questione deve essere rimessa al giudice civile,

in conformità al principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite di questa
Corte che hanno statuito che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non
doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta

3

inoltre ha effettuato una lettura sbagliata delle mappe catastali poiché

amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini
delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione
proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art.
622 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud.
(dep. 27/09/2013) Rv. 256087).

E’ evidente che il vizio della sentenza d’appello impugnata – che

avrebbe giustificato l’annullamento con rinvio ove il reato non si fosse
prescritto – equivale alla situazione di non compiuto accertamento della
responsabilità penale ai fini civili che si verifica quando il giudice d’appello
pronuncia la prescrizione senza valutare la sussistenza della responsabilità
penale ai fini civili.

8.

Pertanto tale accertamento deve essere rimesso al giudice civile, a

norma dell’art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e
rinvia, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado
d’appello.
Così deciso, il 15 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr

ente

7.

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